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"...finché la mia stella brillò, io bastavo per tutti; ora che si spegne, tutti non basterebbero per me. Io andrò dove il destino mi vorrà, perché ho fatto quello che il destino mi dettò.."
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"I fascisti che rimarranno fedeli ai principi, dovranno essere dei cittadini esemplari. Essi dovranno rispettare le leggi che il popolo vorrà darsi e cooperare lealmente con le autorità legittimamente costituite per aiutarle a rimarginare, nel più breve tempo possibile, le ferite della Patria"
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"..Stalin è seduto sopra una montagna di ossa umane. E' male? Io non mi pento di aver fatto tutto il bene che ho potuto anche agli avversari, anche ai nemici, che complottavano contro la mia vita"

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FASCISMO E PENA DI MORTE

 

Quest’oggi, vorrei affrontare un tema molto sentito e costantemente oggetto di forti dissensi.
Un tema sul quale effettivamente si ritrovano sullo schieramento abolizionista, persone provenienti dalle piú varie estrazioni sociali e livelli culturali. Il tema al quale mi riferisco è quello della Pena di Morte.
Dichiaro subito di essere assolutamente contrario a questa pena.
Entrando adesso nel vivo del tema, cercheró di dare alcuni chiarimenti sull’uso giuridico della pena capitale fatto in Italia durante il Regime Fascista.
Ció per dare al lettore un termine di paragone su come questa pratica veniva vista (ed attuata) durante il Fascismo e di come invece, nel mondo contemporaneo, in alcuni Paesi additati come
esempio di democrazia ed evoluzione sociale, la pena capitale trovi spazio nel loro ordinamento giuridico, nonostante il concetto di Societá avanzata sia notevolmente evoluto rispetto a come esso veniva percepito dalla Società Civile, agli inizi del secolo scorso.

Iniziamo col vedere cosa accadeva oltre 80 anni fa, in Italia.

Visto il concetto negativo (per nulla corrispondente al vero) che si ha oggi del Fascismo, posso intuire che il lettore, inteso come “Opinione Pubblica”, sia spinto credere che durante i venti e piú anni di Regime Fascista, la pena di morte doveva essere una pratica alla quale si ricorreva con estrema facilità e cinica disinvoltura.
Niente di piú errato!...ma vediamo come stavano le cose.

2 Ottobre 1926. Alfredo Rocco, ministro della Giustizia, sottoponeva al Consiglio dei Ministri, un disegno di legge che prevedeva il ripristino della pena di morte per i seguenti casi. Attentato al Re, alla Regina, al Reggente, al Principe Ereditario, al Capo del Governo, nonché, per alcuni gravi reati contro la sicurezza dello Stato. Ma inaspettatamente, Mussolini (alquanto riluttante all’inserimento della pena di morte) chiese di rinviare l’esame del disegno di legge a data da destinarsi.
Il 31 ottobre, quindi neanche un mese dopo la richiesta di rinvio fatta dal Duce, durante una sua visita a Bologna, Mussolini subiva un attentato da parte di un sedicenne, Anteo Zamboni, il quale gli sparò un colpo di pistola sfiorandolo solamente. Il giovane venne subito linciato dalla folla inferocita e ciò infittì il mistero sui veri mandanti dell’attentato. Si pensò ad un gesto isolato del giovane, ma s’ipotizzò anche che il giovane fosse stato indotto al delitto, dal padre e dalla zia, ambedue anarchici.
C’è una terza ipotesi, definita da alcuni come “fantasiosa”, (non troppo, a mio parere) secondo la quale il delitto avrebbe avuto origine proprio in ambienti fascisti, per cui i mandanti stessi, nel vedere che l’attentato al Duce non era riuscito, approfittando della notevole confusione, avrebbero sommariamente giustiziato il giovane esecutore per non lasciare prove, prima che qualsiasi indagine potesse essere avviata. Infatti al processo, celebrato per questo caso, Mussolini stesso, lasciando in notevole imbarazzo i magistrati del tribunale, diede una versione dei fatti che addirittura tendeva ad escludere che fosse stato il giovane ad esplodere il colpo di rivoltella.

In relazione a quest’ultimo fatto, il 5 novembre del 1926, cioè a pochi giorni dall’attentato, il disegno di legge, presentato dal ministro Rocco circa un mese prima, e accantonato per volere di Mussolini, venne ripreso, esaminato ed approvato dal Consiglio dei ministri col nome di ‘Provvedimenti eccezionali per la difesa dello Stato‘. La nuova legge, per la durata di cinque anni, introduceva la pena di morte per attentato ai sovrani, al reggente, al principe ereditario e al capo del governo e, la reclusione da tre a dieci anni per chi ricostituisse i partiti o le associazioni disciolte. Per fare fronte a queste specifiche esigenze nacque un nuovo organo giudicante il TSDS ‘Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato‘. Questa nuova istituzione aveva anche competenza per i reati politici.
Il provvedimento governativo passò alla Camera senza incidenti o forzature, con l’opposizione di soli 12 deputati. Al Senato, organo meno fascistizzato, la discussione fu più vivace e articolata, tuttavia la votazione si concluse con un numero di soli 49 voti contrari, un numero comunque maggiore rispetto all’altro ramo del Parlamento. Tuttavia, gli interventi di quei senatori che da sempre si erano dimostrati contrari al supplizio supremo, o per motivi ideologici, come il sen. Pais, o per motivi religiosi, come il sen. Crispolti, non furono molto attivi nel contrastare tale norma; uno dei pochi a contrastare con risolutezza, esprimendo ciò che veramente sentiva fu il sen. Tanassia, il quale si disse scandalizzato, più che per la pena di morte, per la reclusione prevista nei confronti di chi avesse osato ricostituire partiti o associazioni disciolte, chiaro inequivocabile attentato al sacro diritto della libertà di pensiero e di associazione: “Onorevole Capo del Governo io appartengo a quei trentasei milioni d’italiani che non hanno la tessera del partito nazionale fascista, ma però non sono nè irosi spodestati, nè rassegnati al potere perduto, non ex amici dei sovversivi (…).
Tra l’imbarazzo generale gli fece eco il sen. Stoppato, tra i principali artefici del codice di procedura penale del 1913, dichiarandosi scandalizzato per il fatto che si potessero punire i cittadini con la reclusione per il semplice fatto di professare idee contrarie al governo e per l’assenza di strumenti di impugnativa delle sentenze emanate dal TSDS.
Tuttavia, per la norma legislativa in discussione che comunque rappresentava un provvedimento limitato dl tempo, venne previsto, ad ulteriore garanzia dell’imputato, che dopo il passaggio in giudicato della sua condanna a morte, era sempre ammesso il ricorso straordinario per la revisione del processo.
La pena di morte venne allargata anche ai reati comuni, ma solo in caso di particolare gravità, e venne introdotta con il varo del nuovo codice penale, appunto il Codice Rocco, entrato in vigore il 27 ottobre 1930. Essa era comminata per i reati la cui pena prevista dal vecchio codice fosse l’ergastolo, allorché si fosse in presenza di una o più circostanze aggravanti, per concorso di reati o per cumulo di pene.
Si dichiararono favorevoli al provvedimento, la Corte di Cassazione, per bocca del relatore Antonio Marongiu, come pure la maggior parte delle Corti d’Appello e delle facoltà giuridiche del Paese, che, si badi bene, erano costituite da uomini la cui formazione culturale e politica non era di tipo Fascista visto che tale formazione era stata acquisita prima dell’ascesa al potere di Mussolini.

Andando adesso, oltre la promulgazione di questa legge, ció che ci deve interessare di piú, per capire realmente l’uso di questa legge, è la sua concreta applicazione, cioé, le cifre delle condanne eseguite durante tutto il periodo in questione, quindi dal 1930 al 1940.
Ovviamente per il momento ho escluso il periodo bellico perché le condizioni di guerra, rappresentano una una situazione profondamente diversa.
Procediamo un pó per paragoni
Nei dieci anni intercorsi tra il 1867 e il 1876 furono pronunciate ben 614 condanne a morte, ma in seguito all’annullamento da parte della Corte di Cassazione e la conversione nella pena dei lavori forzati a vita, le sentenze di morte irrevocabili si ridussero a 392 delle quali, per intervenuta grazia da parte del Re, ne furono eseguite solo 34.
Nel decennio che va dal 1931-1940, le condanne a morte per delitti comuni furono 118 di cui 65 eseguite. Appare dunque con tutta evidenza che nel periodo Fascista, la pena di morte veniva comminata con molta prudenza, tanto da risultare la sua irrogazione, di molto inferiore al decennio precedentemente esaminato. Evidenziando i due risultati, abbiamo un 118 nel periodo Fascista contro un 614 nel precedente periodo monarchico; una notevole differenza anche se si considera che in realtà esse si ridussero a 392, per via della successiva modifica della pena capitale in lavori forzati a vita. Ciononostante, rimangono 392 pene capitali confermate che solo il provvedimento di grazia ridurrà ulteriormente a 34 quelle realmente eseguite. Tuttavia il provvedimento di grazia non deve trarre in inganno, perché tali provvedimenti non rappresentano una riduzione delle sentenze capitali irrogate, che rimangono comunque 392.
Raggruppiamo adesso le sentenze pronunciate nel loro complesso, dai TSDS (Tribunali Speciali, per la difesa dello Stato), dal 1927 al 1943. Nell’arco di questi 17 anni, le sentenze complessive, emanate, furono 2.496 con una media di 209 condanne all’anno, media che salì drasticamente nel triennio ’40-’43, soprattutto per i frequenti processi contro attività spionistiche. Tuttavia, di tutte le condanne comminate dai TSDS, quelle alla pena capitale furono soltanto 65, di cui 53 eseguite. Delle 53 fucilazioni avvenute in tutto il periodo in questione, ben 26 furono eseguite nel triennio 1940-1942 cioè in pieno periodo bellico, quindi dopo l’entrata in vigore della legge del giugno 1940, che aggravava le pene per delitti non politici commessi approfittando delle circostanze di guerra, che rientravano, visto il particolare momento, di competenza dei TSDS.
Premesso che anche il sacrificio di una sola vita umana o la limitazione dei suoi diritti per motivi ideologici, non è certo segno di civiltà, dobbiamo considerare peró che stiamo parlando di uno schema sociale risalente a ben 80 anni or sono, in un contesto internazionale dove la pena di morte e certe restrizioni (piú o meno legalizzate) anche nei paesi liberali, se comparate ad oggi, erano abbastanza comuni. Ritengo quindi di non poter assolutamente definire feroce un regime che in vent’anni, e soprattutto con la rilevante quantitá di crimini esaminati, comminò soltanto 53 pene capitali per i motivi contemplati dalla legge. Ancora piú significativo il fatto che la metà di esse rientrano nel periodo bellico; periodo in cui, come si è detto, i Tribunali Speciali giudicavano anche per altri gravi delitti, come per esempio lo spionaggio o attivitá di sabotaggio; delitti che in qualsiasi Nazione diventano particolarmente gravi durante il periodo bellico, quindi passibili di morte.
Va comunque sottolineato che, la prima condanna a morte per motivi politici fu emanata circa due anni dopo il ripristino di detta pena e dell’istituzione del Tribunale Speciale.
Riporto qui di seguito qualche esempio di condanne a morte eseguite durante il Fascismo.

Il processo, Della Maggiora
Della Maggiora era un trentenne bracciante toscano, notoriamente comunista.
Venne accusato di aver ucciso, il 12 dicembre 1926, due fascisti e di aver tentato di ucciderne un terzo senza peró riuscirvi, per fatti indipendenti dalla sua volontà. Per questo duplice omicidio, piú il tentato omicidio, nell’ottobre del 1928, gli fu comminata la pena di morte. Alcuni affermarono che si volle trasformare un episodio di cronaca nera in un delitto politico quindi, di competenza del Tribunale Speciale, unica istituzione che avrebbe potuto irrogare la pena di morte, sol perché le vittime erano fasciste e il reo, comunista. Al contrario, i tribunali ordinari avrebbero al massimo, potuto infliggere l’ergastolo, dal momento che il codice Rocco, che estendeva la pena capitale anche ai delitti comuni, non era ancora entrato in vigore.
Vista superficialmente, l’irrogazione di questa pena capitale, potrebbe apparire, una forzatura giuridica, ma in realtà quel duplice omicidio, come confessó il suo autore, venne commesso soltanto perchè le due vittime erano fasciste. Inoltre l’imputato ammise di aver sparato contro i presenti, nel laboratorio di sartoria di una delle vittime e poi di aver continuato all’aperto, colpendo ed uccidendo la seconda vittima che tentava di fuggire; quindi, in effetti l’omicidio venne dettato da motivi ideologici, mentre l’aggravante risiedeva nel fatto che azione non fu dettata da uno scatto d’ira, ma, come ammise l’imputato stesso, l’azione omicida si consumó in due tempi ben definiti, per cui i delitti furono compiuti, con calcolata premeditazione.
Aggravante che legittimava quindi il deferimento al TSDS.

Processo Mandalari
Francesco Mandalari, era il capo dell’ organizzazione mafiosa calabrese, popolarmente conosciuta col nome di “’ndrangheta”. Il tribunale non esitò, a comminare la pena di morte ad uno dei capi della mafia calabrese, il quale era stato fino ad allora ritenuto intoccabile. Mandalari venne riconosciuto colpevole di violenza carnale e concorso in duplice omicidio, di cui era stato identificato come mandante.
Dopo l’entrata in vigore del Codice Rocco, nel 1930 la prima volta in cui venne eseguita la pena di morte fu nel 1931, ai danni di tale Mignemi Diego, di Canicattì in provincia di Agrigento. Mignemi venne giustiziato perchè giudicato colpevole di violenza carnale continuata e aggravata, a causa della morte della vittima.
Passiamo adesso a casi pena di morte irrogata ad appartenenti attivi del regime Fascista. Proprio su questi casi Mussolini fu sempre irremovibile nel non concedere la grazia; voleva cosí far capire che l’appartenenza attiva tra le file del Fascismo non dava privilegi ma, al contrario, maggiori responsabilità.

Il processo Previani
Su questo caso non c`è molto da dire, i fatti parlano da soli; Previani era un uomo di 26 anni, grado, camicia nera scelta, condannato a morte per omicidio volontario, fu proprio Mussolini a negare la grazia e la commutazione della condanna in ergastolo, cosa che era stata perorata dal Procuratore generale di Milano, Ranelletti.

Processo Tosi e Malagoli
Tosi e Malagoli appartenevano alla Milizia Volontaria; i due vennero riconosciuti colpevoli e condannati a morte, il primo per omicidio aggravato a scopo di rapina e il secondo per concorso in omicidio e rapina. In prima istanza il Duce, nei confronti del Malagoli, era propenso alla clemenza, ma il tribunale, nell’analizzare i fatti, vide che il Malagoli, pur non avendo commesso personalmente l’omicidio aveva spinto l’altro a commetterlo, per cui su di lui cadde, oltre all’accusa di concorso in omicidio, anche quella di istigazione. La domanda di grazia venne cosí respinta e ambedue furono giustiziati. In conseguenza agli sviluppi messi in luce dal tribunale, il Duce non volle prendere nemmeno in considerazione la commutazione della pena capitale, in ergastolo.

Alla domanda fatta in un’intervista concessa nel 1934 al giornalista americano Emil Ludwig, riguardante la pena di morte, Mussolini rispose: << Esamino sempre le sentenze di condanna a morte emesse dai tribunali, ció per vedere se si puó intervenire ed evitare il supremo supplizio. Tempo fa, esaminando gli atti di una sentenza di condanna, mi accorsi che, dei due imputati solo uno era da considerare meritevole di tale pena, visti i suoi precedenti e il suo abituale e disinvolto cinismo nel commettere reati gravi, cosí intervenni per evitare che la pena capitale venisse inflitta anche al complice, che essendo di molto piú giovane, era stato indotto con lusinghe a partecipare al delitto>>.

L’ultima volta che l’Italia applicò la pena di morte fu il 5 marzo 1947, quindi ben dopo la fine del Fascismo, condizione questa, che ci fa capire come la pena capitale non fu una pratica intrinsecamente “fascista”. La pena di morte venne applicata nei confronti di tre siciliani, tali Giovanni D’Ignoti, Giovanni Puleio e Francesco La Barbera. I tre vennero riconosciuti colpevoli dal tribunale e condannati a morte per, sequestro di persona continuato, rapina aggravata e omicidio.
Credo salti subito all’occhio come le aspettative di molti lettori siano state disattese dalla realtà dei fatti; certamente moltissimi lettori pensavano che durante il Regime Fascista, le cifre di esecuzione di pena capitale sarebbero state molto piú alte, dal momento che nell’immaginario di una opinione pubblica fuorviata dalla diabolica e onnipresente falsitá storica antifascista, il Fascismo, rappresenterebbe un regime sanguinario.

Adesso per rendere ancora piú netto il divario di cifre, anche se ció, può apparire cinico, vorrei fare qualche paragone.
A dispetto di una informazione a dir poco …mistificata per ció che riguarda una inesistente crudeltà che, contro ogni veritá storica si è voluta ascrivere ad ogni costo al regime Fascista, contrapponiamo adesso la crudeltá, realmente presente in Germania durante il totalitarismo nazista. Nel decennio che va dal 1934 al 1944, i tribunali tedeschi comminarono più di 7.000 pene capitali, ovviamente tutte regolarmente eseguite.
Tuttavia, il paragone tra Germania e Unione Sovietica è tanto improponibile da farlo apparire quasi ridicolo. Si puó tranquillamente affermare che nel Paese del Socialismo Reale, di reale ci fu soltanto il terrore, tan’è che i condannati alla pena capitale si contarono a milioni. A questo aggiungo che nella Russia comunista, per beccarsi le pallottole del plotone di esecuzione non serviva davvero, aver commesso chissà quale reato, in ambito politico era piú che sufficiente… il Sospetto. Inoltre non si deve perdere di vista che questa pratica, usata con quella ben conosciuta cinica e socialistica freddezza, tipica di quel regime, venne attuata durante tutto il potere comunista, cioè fino alla metá degli anni ’80, quando si determinò la fine del regime sovietico. Ancora piú improponibile il confronto con la grande Democrazia Terroristica Cinese dei giorni nostri la quale, ligia ai nuovi insegnamenti del liberismo capitalista, ha imparato benissimo la legge del profitto. Infatti essa ha saputo mettere in pratica la regola del guadagno, al punto da trarre consistenti guadagni persino dai cadaveri dei condannati a morte. Il governo cinese infatti commercia allegramente in organi umani, espiantati dai corpi dei condannati, espianto che avviene immediatamente dopo l’esecuzione.

Ovviamente sull’uso che la Cina fa della pena capitale, ma ancor di piú, sul cinico ed inumano commercio di organi umani, i nostri bravi governanti, i quali, sono soliti ostentare a destra e a manca, civiltà, libertà e soprattutto Diritti Umani, si guardano bene dal vedere, e se qualcuno gliene fa accorgere, fanno orecchio da mercante, perché …si sa, si potrebbe urtare la sensibilitá dei governanti cinesi, col risultato di rischiare di essere messi in castigo dietro la lavagna e non fare piú parte della cerchia dei loro scodinzolanti amici. Infatti saper scodinzolare è “qualità” imprescindibile per intrattenere buoni affari con Pechino. Solo qualche associazione rigorosamente “non governativa” ha il coraggio di formulare accuse ben precise contro il governo di Pechino; Analizzando invece cosa accade negli USA, beh … non credo ci sia molto da dire; è sotto gli occhi di una opinione pubblica mondiale. Infatti qui, le notizie di esecuzioni di pena capitale vengono date con la massima trasparenza, perché a differenza di Russia e Cina, in America le notizie non attraversano alcuna censura. Quando si dice… la forza della Democrazia..

Una bella consolazione… non vi pare!?

 

Ballerino Vincenzo
 

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