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IL GOVERNO BADOGLIO FU UN GOVERNO
LEGITTIMO?
Fù il seme dell'attuale sistema?
di Filippo Giannini
Poco
tempo fa un giovane mi chiese come mai a distanza di tanti decenni
l’argomento Benito Mussolini sia ancora tanto atteso e attuale. Io
risposi che quando la Storia è falsata o disconosciuta, questa
automaticamente si vendica, facendo diventare presenti avvenimenti
ormai, apparentemente obsoleti. È la Verità che bussa, sovente alla
porta. Qualche volta essa riesce anche ad aprirla.
Dopo questa brevissima premessa, mi si potrebbe obiettare: perché
indagare sul fatto della legittimità del Governo Badoglio, avvenuto
quasi settant’anni fa? Perché, rispondo, quel fatto è il basamento sul
quale è stato costruito l’attuale sistema nel quale viviamo ed
esplorarlo può fornirci una risposta su tante considerazioni. Risposte
sempre amare.
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L’argomento sulla
legittimità del Governo Badoglio fu da me trattato in altre
occasioni. Ma desidero riproporlo per tre motivi, il primo perché ho
ricevuto un Comunicato Stampa da parte dell’Associazione Nazionale
Combattenti della Guerra di Liberazione, Associazione dalla quale, pur
prendendo le dovute distanze per le finalità alle quali era soggetta,
tuttavia debbo riconoscere che erano soldati, che indossavano una
divisa, quindi erano legittimi combattenti, al contrario dei loro
cugini, i partigiani; il secondo perché, quale studioso di storia,
considero il Governo Badoglio il seme di quelli che seguirono, e questo
sino ai governi di oggi, e da questo studio cercare di comprendere i
motivi di tanta differenza nell’amministrare la cosa pubblica ; il
terzo: data l’importanza storica della materia, l’impegno che avevo
preso di trattare questo tema, a chiusura di un mio precedente articolo.
Ciò premesso, e prima di entrare in argomento, è bene chiedersi se
il Governo di Mussolini nel Ventennio fu un Governo legittimo.
Riconosco di non essere un esperto in materia di leggi, quindi mi
avvarrò delle opinioni di personaggi che della materia sono autorevoli
competenti.
Una
corretta analisi di come il Fascismo salì al potere, la si trova nella
relazione di Vincenzo Arangio Ruiz, Ministro di Grazia e Giustizia
nel secondo Governo Badoglio, relazione presentata nella seduta
del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 1944 (quindi in piena campagna
epurativa) nel tentativo, sostenuto anche da Benedetto Croce, di opporsi
alla mostruosità giuridica delle leggi penali retroattive, concepite dal
suo predecessore, l’avvocato Ettore Casati, primo Presidente della Corte
di Cassazione. Con la sua consueta chiarezza del pensiero giuridico,
Arangio Ruiz osserva: <La marcia su Roma, se pure di vera ed
efficiente marcia militare si può parlare, si concluse con l’incarico
conferito da Sua Maestà il Re al signor Mussolini di costituire un nuovo
Governo: e questo Governo fu legalmente costituito, si presentò in
Parlamento, ne ebbe il suffragio, ottenne i pieni poteri e, secondo la
volontà del capo, subì nel Ventennio innumerevoli trasformazioni,
governando sempre secondo norme di formale legalità e con il sussidio e
l’apparente controllo di quegli organi che leggi dello Stato,
formalmente corrette, designavano allo scopo. In queste circostanze, se
il giudizio politico non può non sboccare nei riguardi del Governo
fascista in una decisa e severa condanna non si può affermare che esso
non sia stato un Governo di diritto, a meno di voler dare a questa
parola diritto, un significato giusnaturalistico> (Aldo Pezzana,
Gli uomini del Re).
Possiamo sostenere la stessa validità giuridica per il Governo
Badoglio? Possiamo sostenere che un Governo nato da un “Colpo di
Stato” possa godere di piena legittimità? Vediamo i titoli di regolarità
e legittimità. 4 marzo 1848, Carlo Alberto promulgava lo Statuto. Da
quella data sino al 25 luglio 1943 la Costituzione italiana si era
andata lentamente modificando: per quasi un secolo le leggi venivano
tutte regolarmente approvate dal Parlamento e sanzionate dal Re.
Esattamente come lo Statuto albertino prevedeva. Fra le varie leggi che
più ci interessano citiamo le seguenti: quella del 24 novembre 1922, con
la quale Mussolini ottenne dalla Camera, a larghissima maggioranza, i
pieni poteri – nonostante i deputati fascisti fossero solo 35 - ; la
così detta legge Acerbo, n° 1933 del 2 settembre 1928; le leggi che
istituivano nuovi organi istituzionali, quali il Gran Consiglio del
Fascismo, il Consiglio Nazionali delle Corporazioni, la Camera dei Fasci
e delle Corporazioni, che sostituiva la vecchia Camera dei Deputati.
Tutte leggi regolarmente approvate dal Parlamento e convalidate dal
Sovrano. Il 25 luglio 1943 fu posto in atto un vero colpo di Stato.
Esiste in materia una così ampia letteratura che non è possibile
proporla completamente ma, per chiarezza riesaminiamo le argomentazioni
più probanti.
Il 24 luglio 1943 si riunì il Gran Consiglio del Fascismo.
Il giorno seguente il Re fece arrestare il suo Primo Ministro a
Villa Savoia. Alle 22,45 la radio trasmise il comunicato: <Sua
Maestà il Re e Imperatore (!) ha accettato le dimissioni dalla carica di
Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Sua Eccellenza
Cavalier Benito Mussolini ed ha nominato Capo del Governo, Primo
Ministro, Segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo
d’Italia Pietro Badoglio>.
Le prime domande:
a) Mussolini si presentò al Sovrano con l’intento di rassegnare le
dimissioni?
b) La nomina di Badoglio a Capo del Governo seguì le norme
costituzionali allora vigenti?
c) La legge del 1925 (approvata dal Parlamento e ratificata dal
Re), in forza della quale Mussolini restava in carica sino a che avesse
goduto della fiducia del Re (anziché del Parlamento), giustifica l’atto
del 25 luglio?
Vediamo di analizzare le domande e arrivare a delle conclusioni:
La prima (a): da Storia della Repubblica di Salò di Deakin, pag 451 e
seguenti: <Alle sette mi alzai> scrisse più tardi Mussolini <alle
otto ero a Palazzo Venezia. Regolarmente da ventun anni, cominciò la mia
giornata lavorativa; l’ultima! Fra la posta non vi era niente di grande
importanza, a parte una domanda di grazia per due partigiani dalmati
condannati a morte. Telegrafai in senso favorevole al governatore (…).
Scorza (presentatosi a mezzogiorno, nda) cominciò raccontando la
discussione avvenuta nell’ufficio del duce (così nel testo, nda) dopo la
fine della seduta del Gran Consiglio: sottolineò che non v’era dubbio
sulla non validità del voto; dato che si trattava di un organo puramente
consultivo (…). (Mussolini) incaricò il suo Segretario De Cesare di
domandare un’udienza a Villa Savoia “o altrove” per il pomeriggio
stesso, alle cinque, aggiungendo che sarebbe intervenuto come al solito
in borghese. L’appuntamento fu confermato telefonicamente da Puntoni
(aiutante di campo del Re, nda). Poteva quasi sembrare una visita
normale (…). A mezzogiorno il duce ricevette un’altra visita, quella del
nuovo ambasciatore giapponese Hidaka, giunto a Roma alla fine di giugno.
Bastianini, che era presente, stese il verbale del colloquio (…). Hidaka
commentò poi con il suo collega tedesco: “Il Duce gli aveva fatto un
quadro completo e chiaro nella mezz’ora di conversazione avuta: non gli
aveva dato assolutamente l’impressione di un uomo che non fosse sicuro
della propria posizione (…)”>.
Anche Duilio Susmel, “I Dieci Mesi terribili”, pagg.356/357, scrive:
<(Parla Mussolini con Scorza). Fra mezz’ora sarò dal Sovrano. L’udienza
sarà forse un po’ più lunga del consueto. Calcolo di essere libero fra
le diciotto e le diciotto e trenta. Vi chiamerò subito. Il Maresciallo
Graziani è a Roma o fuori? “È in città, Duce”. Desidererei vedere oggi
stesso il Maresciallo Graziani. Verrete a Palazzo Venezia con lui (…)>.
Da questa testimonianza risulta evidente che Mussolini non avesse alcun
intenzione di rassegnare le dimissioni, viste le disposizioni che aveva
appena impartite. Il Re fece catturare il Primo Ministro sulla soglia
della Villa, mentre usciva da una udienza, violando palesemente, oltre
l’elementare dovere di ospitalità, lo Statuto stesso che,
nell’articolo 45 sanciva che nessun deputato in carica (e quindi, a
maggior ragione, neanche il Capo del Governo) poteva essere arrestato
fuori del caso di flagrante delitto, senza previo consenso delle Camere.
Questa non fu che la prima di una lunga serie di violazioni – non meno
gravi, come avremo modo di riportare – commesse da Vittorio Emanuele III,
che pur era sempre stato molto osservante delle formalità e dello
Statuto.
La seconda (b): Il Re nominò Badoglio Capo del Governo seguendo le
norme costituzionali vigenti? È accettato da costituzionalisti e
personalità di legge, che il Re si assunse la responsabilità di compiere
un colpo di Stato, frutto di una congiura di palazzo. È noto che nelle
precedenti sedute del Gran Consiglio mai si giunse a votazione sui vari
argomenti esaminati. Nella seduta della notte fra il 24 e il 25 luglio
dai congiurati fu pretesa la votazione sui diversi Ordini del Giorno. È
noto, altresì, che quello presentato da Dino Grandi ottenne la
maggioranza. Cosa era e cosa regolamentava il Gran Consiglio del
Fascismo, organo che aveva posto in minoranza il Duce?
La legge 9 dicembre 1928, n° 2693, Ordinamento e attribuzioni del Gran
Consiglio del fascismo, l’articolo 13 attestava: <Il Gran Consiglio,
su proposta del Capo del Governo, forma e tiene aggiornata la lista dei
nomi da presentare alla Corona in caso di vacanza, per la nomina del
Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato>.
Anche se non si faceva obbligo al Re di attenersi alla lista presentata
dal Gran Consiglio, tuttavia la legge imponeva al Sovrano l’obbligo di
esigerla e consultarla prima di procedere alla designazione del
successore.
Il
Re venne meno anche a questo dovere costituzionale. Quindi si
verificò che, se da una parte il Sovrano si era servito, come
risolutiva, di una votazione del Gran Consiglio (che, ripetiamo, era un
Organo consultivo senza alcun potere deliberante) e se ne avvalse per
esautorare dalle sue funzioni il proprio Primo Ministro, dall’altra
parte non si rivolse al Gran Consiglio per ricevere la lista come invece
la legge imponeva.
Attilio Tamaro in Due Anni di Storia (1943-1945) 1° Volume, pag. 44,
scrive: <Primariamente perché in linea teorica la tesi che il Gran
Consiglio avesse funzioni assolutamente consultive era esatta, conforme
alle leggi del 1928 e del 1929. Secondo, perché egli (il Re, nda) diede
i pieni poteri a Badoglio e la Corona, giusta la vecchia e la nuova
Costituzione, non poteva conferirli, essendo quelli prerogative delle
Camere. Terzo, perché chiamava al governo un gruppo di persone che nulla
rappresentavano nel Paese>. Tamaro così continua: <(…). Il Re
avrebbe dovuto ricordare la legge che faceva di quello un supremo organo
consulente della Corona stessa nella formazione del governo. Il che
rimase completamente obliato e il voto granconsigliare venne sfruttato
solo come apparente giustificazione per l’esecuzione di una congiura che
si sarebbe realizzata anche senza di esso e in forma più violenta e
forse sanguinosa>. Quindi sin qui risulterebbe che il Sovrano
avrebbe agito contra jus, determinando, senza dubbio, l’operazione del
colpo di Stato. Dello stesso parere sono i seguenti luminari del
Diritto: Primo Augenti, Giorgio Mastino del Rio. Francesco Carnelutti.
Ivanoe Bonomi, ex Presidente del Consiglio del Re, primo capo del Cln,
da studioso e da giurista, definisce quanto avvenuto il 25 luglio 1943
(ricordiamo che lui stesso fu attivo artefice), un colpo di Stato.
Infatti nel suo Diario afferma: <Il colpo di stato del 25 luglio 1943
fu il prodotto di una lunga incubazione (…). Il Re si decise a fare il
colpo di Stato per pubblica richiesta del Gran Consiglio fascista,
d’accordo con i capi ribelli del fascismo>.
Ancora: è stabilito che nessuna legge o decreto ha validità se non
viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Ebbene, su nessuna
Gazzetta Ufficiale risultano né il decreto di revoca a Benito Mussolini,
né quello di nomina a Primo Ministro di Pietro Badoglio; né appare alcun
elenco di Ministri come, invece, il Regio Decreto 26 luglio 1943 aveva
indicato.
Interessante quanto riporta StoriaVerità n° 7, pag. 6 a firma di Elio
Lodolini: <Comunque il colpo di Stato del 25 luglio avrebbe una certa
sua legittimazione politica se non giuridica, se coloro che lo compirono
avessero avuto il coraggio di dichiarare che essi agivano contro la
Costituzione italiana. L’illegittimità del Governo è rafforzata proprio
dall’essersi esso voluto qualificare governo legittimo, con tutte le
conseguenze derivanti da quella qualifica: la frattura della
Costituzione diventa necessaria e quindi legittima quando si ammette
necessario e legittimo il colpo di Stato. Parlare di legittimità di un
colpo di Stato è forse azzardato; ma perlomeno l’ordinamento
costituzionale di fatto, instaurato con un atto rivoluzionario,
antigiuridico, ammette una successiva legittimazione; mentre nel caso in
esame, l’essersi dichiarato legittimo, da un lato non ha conferito
certamente legittimità al governo Badoglio, costretto a violare
nuovamente, nel corso della propria esistenza, più volte la Costituzione
che si fingeva di rispettare (…)>.
Con Regio Decreto n° 705 del 2 agosto 1943 fu soppressa la Camera
e, di conseguenza, fu resa nulla anche l’attività del Senato.
Con R.D. n° 706 fu soppresso il Gran Consiglio del Fascismo e con
R.D. n° 721 del 9 agosto furono soppressi il Consiglio Nazionale delle
Corporazioni, il Comitato Corporativo Centrale e le Corporazioni.
Con ciò fu resa vana la possibilità di una pur possibile tardiva
regolarizzazione dei Decreti stabiliti dal 25 luglio a questa data,
tanto più che, come prevedeva l’articolo 9 dello Statuto del Re,
dichiarando conclusa la XXX Legislatura e sciolte le Camere, si sarebbe
dovuto provvedere entro quattro mesi alla elezione di una nuova Camera
dei deputati. Essendo venuto a mancare anche questo provvedimento,
viene a rafforzarsi la tesi del colpo di Stato e, di conseguenza,
l’illegittimità del governo Badoglio.
Per aumentare ancor più la confusione e rendere ogni Decreto, se non
risibile, almeno inefficiente, i R.D. Legge, sopra indicati, risultano:
a) illegittimi. Infatti essendo leggi costituzionali, per
apportarvi qualsiasi variante era necessario l’intervento della Camera,
del Senato e del Gran Consiglio; b) nei suddetti Decreti legge, incluso
quello riguardante la soppressione della Camera, era esplicitamente
indicato: <Il presente Decreto, che entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno (5 agosto 1943),
sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in Legge>.
Ma quali Assemblee, se queste, proprio per Decreto erano state
sciolte? c) Il Re si avvalse della legge del 1925 per ritirare
la propria fiducia al capo del Governo. Ma vennero a mancare tutte le
procedure costituzionali necessarie, come è stato ampiamente dimostrato
nei punti a) e b). In altre parole, anche accettando le attribuzioni che
la legge del 1925 conferiva al Sovrano, questa legge non lo
dispensava dall’eseguire tutti gli atti indispensabili per rendere il
passaggio dei poteri legittimamente e costituzionalmente valido.
E per concludere: da nessun documento si evince, in forma ufficiale, la
revoca della fiducia al capo del Governo allora legittimamente in
carica.
Da quanto sopra risulta chiara la confusione esistente nei principi e
nelle enunciazioni. Infatti per attenersi alla Costituzione il Sovrano
avrebbe dovuto convocare, non sciogliere le Camere dei Fasci e delle
Corporazioni e il Senato; ma, essendo i componenti di questi, per la
maggior parte nominati dal Fascismo, ben difficilmente avrebbero
assecondato il disegno del colpo di Stato, o comunque il varo di leggi
tendenti alla demolizione dello Stato fascista.
Tutto ciò, con le sue illegalità, menzogne, illegittimità, fu il
prologo necessario per affondare la Nazione nella più vergognosa
operazione che la storia ricordi: era il prologo necessario per la resa
senza condizioni come sarà annunciata l’8 settembre 1943.
Ma questo è un altro discorso. E allora, o italiani, da tutto ciò cosa
vi sareste aspettati…?
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