|
LE LEGGI RAZZIALI
(1938)
Dai
testo sotto riportati della "Dichiarazione
della razza" e delle "Leggi razziali" si fa notare come
esse, anche rappresentando un
grave atto politico che non fa onore nè all'Italia nè al Fascismo,
non sono però così spietate e inumane come si fa credere all'opinione
pubblica da sempre. Consiglio per questo un'attenta lettura e analisi
delle stesse. G.M.
DICHIARAZIONE
SULLA RAZZA
(La "Dichiarazione sulla razza" fu approvata da Gran consiglio
del fascismo il 6 ottobre 1938, e venne pubblicata sul "Foglio
d'ordine" del Partito nazionale fascista, il 26 ottobre 1938)
Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero,
dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una
coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e
svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e
qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere
gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da
incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l'aspetto
metropolitano di un problema di carattere generale. Il Gran Consiglio del
Fascismo stabilisce:
a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi
appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale
civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di
qualsiasi razza;
c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze
ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio
della razza nei territori dell'Impero.
Ebrei ed ebraismo
Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie
dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore
dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano
fuoruscito è stato - in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e
durante la guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo. L'immigrazione
di elementi stranieri - accentuatasi fortemente dal 1933 in poi - ha
peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del
Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la
psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze
antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in
Spagna, dalla parte dei bolscevici di Barcellona.
Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto
d'ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere
ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili - secondo il termine
messo in voga e applicato dalle grandi democrazie - è indispensabile. Il
Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente
controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del
Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli
ebrei stranieri i quali:
a) abbiano un'età superiore agli anni 65;
b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre
XVI.
Ebrei di cittadinanza italiana
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza
ebraica, stabilisce quanto segue:
a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da
madre di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un
matrimonio misto, professa la religione ebraica;
d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio
misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla
data del 1° ottobre XVI.
Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana
Nessuna discriminazione sarà applicata - escluso in ogni caso
l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di
ebrei di cittadinanza italiana - quando non abbiano per altri motivi
demeritato - i quali appartengono a:
1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo
secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale,
etiopica, spagnola;
3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica,
spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e
nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani.
7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da
apposita commissione.
Gli altri ebrei
I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette
categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della
cittadinanza italiana, non potranno:
a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che
impieghino cento o più persone;
c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio delle
professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.
Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il
normale diritto di pensione;
2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia
rigorosamente repressa;
3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e
l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di
scuole medie per ebrei.
Immigrazione di ebrei in Etiopia
Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere,
anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata
immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Questa
eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere
annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà
nei riguardi dell'Italia fascista.
Cattedre di razzismo
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il
Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla
razza nelle principali Università del Regno.
Alle camicie nere
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi
razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano,
annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da
considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del
Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente
preparate dai singoli Ministri. "REGIO
DECRETO - LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390"
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la
difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione
nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di
qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza
ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso
anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse
all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione
alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza
ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza
ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art.
1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale
insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e
assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole
elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi
dall'esercizio della libera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle
Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle
dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere
ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già
iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza
ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se
egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al
Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione
nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella
raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele
Mussolini, Bottai, Di Revel.
|