LA COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO I
LA NAZIONE - LO STATO
1 - La Nazione
Italiana è un organismo politico ed economico nel quale compiutamente si
realizza la stirpe con i suoi caratteri civili, religiosi, linguistici,
giuridici, etici e culturali. Ha vita, volontà, e fini superiori per
potenza e durata a quelli degli individui, isolati o raggruppati, che in
ogni momento ne fanno parte.
2 - Lo Stato
italiano è una Repubblica sociale. Esso costituisce l'organizzazione
giuridica integrale della Nazione.
3 - La Repubblica
Sociale Italiana ha come scopi supremi: 1) la conquista e la
conservazione della libertà dell'Italia nel mondo, perché questa possa
esplicare e sviluppare tutte le sue energie e assolvere, nel consorzio
internazionale fondato sulla giustizia, la missione civile affidatale da
Dio, segnata dai ventisette secoli della sua storia, voluta dai suoi
profeti, dai suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni [le parole "voluta
dai suoi profeti, dai suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni"
sono state cancellate da Mussolini e sostituite con la congiunzione "e"],
vivente nella coscienza nazionale; 2) il benessere del popolo
lavoratore, mediante la sua elevazione morale e intellettuale,
l'incremento della ricchezza del paese e un'equa distribuzione di
questa, in ragione del rendimento di ognuno nell'utilità [le parole "nell'utilità"
sono state cancellate da Mussolini e sostituite con le parole "nella
comunità"] nazionale.
4 - La capitale
della Repubblica Sociale Italiana è Roma.
5 - La bandiera
nazionale è quella tricolore: verde, bianca, rossa, col fascio
repubblicano sulla punta dell'asta.
6 - La religione
cattolica apostolica e romana è la sola religione della Repubblica
Sociale Italiana.
7 - La Repubblica
Sociale Italiana riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo
internazionale, come attributo inerente alla sua natura, in conformità
alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo. La
Repubblica Sociale Italiana riconosce alla Santa Sede la piena proprietà
e la esclusività ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sulla Città
del Vaticano.
8 - I rapporti tra
la Santa Sede e la Repubblica Sociale Italiana si svolgono nel sistema
concordatario, in conformità dei Trattati e del Concordato vigenti.
9 - Gli altri
culti sono ammessi, purché non professino principi e non seguano riti
contrari all'ordine pubblico e al buon costume. L'esercizio anche
pubblico di tali culti è libero, con le sole limitazioni e
responsabilità stabilite dalla legge.
CAPO II
STRUTTURA DELLO STATO
10 - La
sovranità promana [da] tutta
la Nazione.
11 - Sono organi
supremi della Nazione: il Popolo e il Duce della Repubblica.
§ I
Il popolo - La rappresentanza
12 - Il popolo
partecipa integralmente, in modo organico e permanente, alla vita dello
Stato e concorre alla determinazione delle direttive, degli istituti e
degli atti idonei al raggiungimento dei fini della Nazione, col suo
lavoro, con la sua attività politica e sociale, mediante gli organismi
che si formano nel suo seno per esprimere gli interessi morali, politici
ed economici delle categorie di cui si compone, e attraverso l'Assemblea
costituente e la Camera dei rappresentanti del lavoro.
13 -
Nell'esplicazione delle sue funzioni sociali lo Stato, secondo i
principi del decentramento, si avvale, oltre che dei propri organi
diretti, di tutte le forze della Nazione, organizzandole giuridicamente
in enti ausiliari territoriali e istituzionali, ai quali concede una
sfera di autonomia ai fini dello svolgimento dei compiti loro assegnati
nel modo più efficace e più utile per la Nazione.
SEZIONE I
L'Assemblea Costituente
14 - L'Assemblea Costituente è composta da un numero di membri pari a 1
ogni 50.000 cittadini. Deve essere l'espressione di tutte le forze vive
della Nazione e pertanto debbono farne parte:
1) per ragione delle loro funzioni: coloro che, al momento della
riunione della Costituente, fanno parte del Governo della Repubblica e
ricoprono determinate cariche nell'amministrazione centrale e periferica
dello Stato, nella magistratura, nell'ordine scolastico, in enti locali
territoriali e istituzionali, in organismi politici e culturali ai quali
lo Stato abbia riconosciuti o assegnati compiti di alto interesse
nazionale.
La legge stabilisce le cariche che importano in chi le ricopre
appartenenza alla Costituente.
I membri di diritto non possono superare un terzo dei componenti della
Costituente;
2) per elezione popolare, coloro che siano designati a far parte della
Costituente dagli appartenenti alle organizzazioni riconosciute dallo
Stato quali rappresentanti:
- dei lavoratori (imprenditori, operai, impiegati, tecnici, dirigenti)
dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e
dell'assicurazione, delle professioni e arti, dell'artigianato e della
cooperazione;
- dei dipendenti dallo Stato e dagli enti pubblici;
- degli ex-combattenti per la causa nazionale, e, in particolare, dei
decorati e dei volontari;
- delle famiglie dei caduti per la causa nazionale;
- delle famiglie numerose;
- degli italiani all'estero;
- delle altre categorie che in dati momenti della vita nazionale siano
riconosciute, per legge, espressione di importanti interessi pubblici.
La legge stabilisce i requisiti e le forme per il riconoscimento di tali
organizzazioni, nonché, per ciascuna di esse, il numero e i modi
dell'elezione dei rappresentanti nella Costituente.
15 - La
Costituente elegge il Duce della Repubblica Sociale Italiana.
Delibera:
1) sulla riforma della Carta costituzionale o sulle deroghe eccezionali
alle norme della stessa;
2) sugli argomenti di supremo interesse nazionale che il Duce intenda
sottoporle, o sui quali la decisione della Costituente sia richiesta
dalla Camera dei rappresentanti del lavoro, con una maggioranza di
almeno due terzi dei suoi membri di [sic, al posto di "in"]
carica.
16 - La
Costituente è convocata dal Duce che ne fissa l'ordine del giorno.
Nel caso di richiesta della Camera dei rappresentanti del lavoro, ai
sensi dell'articolo precedente, la convocazione deve aver luogo entro un
mese dal voto e nell'ordine del giorno debbono essere inseriti gli
argomenti indicati dalla Camera.
In caso di impedimento del Duce, la Costituente è convocata dal Capo del
Governo.
In caso di morte del Duce la Costituente deve esser convocata per la
nomina del successore, entro un mese dalla morte.
SEZIONE II
La Camera dei Rappresentanti del Lavoro
17 - La Camera dei rappresentanti del lavoro è composta di un numero di
membri pari a 1 ogni 100.000 abitanti, eletti col sistema del suffragio
universale diretto da tutti i cittadini lavoratori maggiori degli anni
18.
Di essa inoltre fanno parte di diritto il Capo del Governo, nonché i
Ministri e Sottosegretari di Stato.
18 - Sono
considerati lavoratori coloro che sono rappresentati da un'Associazione
professionale riconosciuta e i dipendenti da enti eventualmente esenti
dall'inquadramento.
Sono, agli effetti dell'elettorato attivo, equiparati ai lavoratori:
1) coloro che hanno cessato di lavorare per ragioni di invalidità o
vecchiaia;
2) coloro che seguono regolarmente un corso di studi, in istituti
scolastici statali o pareggiati;
3) coloro che siano disoccupati involontari, o svolgano attività, da
determinarsi per legge, fuori del campo della disciplina professionale.
19 - Possono
essere eletti rappresentanti del lavoro coloro che siano in possesso di
tutti i seguenti requisiti:
1) Siano maggiori degli anni 25, oppure siano decorati al valor militare
o civile, volontari di guerra, mutilati o feriti di guerra o comunque
per la causa nazionale, maggiori degli anni 21;
2) siano elettori;
3) non abbiano subito condanne per delitti o atti incompatibili colla
dignità e il prestigio di rappresentanti del lavoro. La legge determina
tali delitti o atti, escludendo quelli compiuti per ragioni di
convinzioni politiche.
20 - I membri
della Camera rappresentano tutto il popolo lavoratore, e non gli
appartenenti alle circoscrizioni territoriali o alle categorie
professionali che li hanno eletti.
21 - I
rappresentanti del lavoro non possono essere ammessi all'esercizio delle
loro funzioni se non dopo aver prestato il giuramento dinanzi a Dio e ai
Caduti della patria di servire con fedeltà la Repubblica Sociale
Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi, nel solo
intento del bene della Nazione.
22 - I
rappresentanti del lavoro hanno il dovere di esprimere le loro opinioni
e di dare i loro voti secondo coscienza e per i fini della loro
funzione. Sono liberi e insindacabili nell'esercizio delle loro
funzioni.
23 - I
rappresentanti del lavoro non possono essere arrestati, salvo il caso di
flagranza di delitto, né processati, senza l'autorizzazione preventiva
della Camera.
24 - I
rappresentanti del lavoro restano in carica per tutta la durata della
legislatura (art. 25). E sono rieleggibili.
Decadono però dalla loro funzione:
1) se tradiscono il giuramento prestato;
2) se perdono alcuno dei requisiti per la loro eleggibilità;
3) se trascurano i doveri della funzione rimanendo assenti per dieci
sedute consecutive della Camera, senza autorizzazione da accordarsi dal
Presidente (art. 34); qualora concorrano giustificati motivi.
25 - I lavori
della Camera sono divisi in legislature.
Ogni legislatura dura cinque anni, ma può essere sciolta anche prima,
nel caso stabilito dal presente Statuto.
La fine di ciascuna legislatura è stabilita con decreto del Duce, su
proposta del Capo del Governo (art. 50).
Il decreto fissa anche la data di convocazione dell'Assemblea per
ascoltare il discorso del Duce, col quale si inizia la legislatura
successiva.
26 - La Camera dei
rappresentanti del lavoro collabora col Duce e col Governo per la
formazione delle leggi.
Per l'esercizio dell'ordinaria funzione legislativa la Camera è
periodicamente convocata dal Capo del Governo.
27 - Il potere di
proposizione delle leggi spetta al Duce (art. 41) e ai rappresentanti
del lavoro (art. 49).
28 - La Camera
esercita le sue funzioni per mezzo dell'Assemblea plenaria, della
Commissione generale del bilancio e delle Commissioni legislative.
29 - È di
competenza esclusiva della Assemblea plenaria la discussione e
l'approvazione:
1) dei disegni di legge concernenti: le attribuzioni e le prerogative
del Capo del Governo; la facoltà del Governo di emanare norme
giuridiche; l'ordinamento professionale; i rapporti fra lo Stato e la
Santa Sede; i trattati internazionali che importino variazioni al
territorio dello Stato e delle Colonie; l'ordinamento giudiziario, sia
ordinario che amministrativo; le deleghe legislative di carattere
generale;
2) dei progetti di bilancio e di rendiconto consuntivo dello Stato,
delle aziende autonome statali e degli enti pubblici economici di
importanza nazionale la cui gestione sia rilevante per il bilancio dello
Stato;
3) dei disegni di legge per i quali tale forma di discussione sia
richiesta dal Governo o dall'Assemblea, oppure proposta dalle
Commissioni e autorizzata dal Capo del Governo;
4) delle proposte di sottoporre alla Costituente la decisione di
argomenti di supremo interesse nazionale.
30 - Le sedute
dell'Assemblea plenaria sono pubbliche.
Però la riunione può esser tenuta in segreto, quando lo richiedano il
Capo del Governo o almeno venti [cancellato da Mussolini e corretto con
"cinquanta"] dei
rappresentanti del lavoro.
Le votazioni hanno sempre luogo in modo palese.
31 - Le
commissioni legislative sono costituite, in relazione a determinate
attività nazionali, dal Presidente della Camera.
Esse eleggono nel proprio seno il Presidente; a questo spetta
convocarle.
32 - Sono [sic, al
posto di "È"] di competenza delle
Commissioni la emanazione delle norme giuridiche, aventi oggetto diverso
da quello indicato nell'art. 28 e che importano creazione, modifica o
perdita dei diritti soggettivi dei cittadini, salvo che la legge ne
attribuisca la competenza anche ad altri enti e organi.
La legge determina i modi, le forme e i termini per la discussione e
l'approvazione dei disegni di legge sottoposti alle Commissioni
legislative.
33 - Le
deliberazioni dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni sono prese a
maggioranza assoluta, salvo il caso dell'art. 15.
Nessuna deliberazione è valida se non [è]
presa con la presenza di almeno due terzi e col voto di almeno la metà
dei rappresentanti del lavoro in carica.
34 - La Camera:
- provvede alla approvazione e modifica del suo regolamento;
- elegge, al principio di ogni legislatura, il proprio Presidente e i
Vice-Presidenti.
Il Presidente nomina alle altre cariche stabilite dal regolamento della
Camera.
§ II
Il Duce della Repubblica Sociale Italiana
35 - Il Duce della
Repubblica Sociale Italiana è il Capo dello Stato.
Quale supremo interprete della volontà nazionale, che è la volontà dello
Stato, realizza in sé l'unità dello Stato.
36 - È eletto
dall'Assemblea Costituente. Dura in carica cinque [cancellato da
Mussolini e corretto con "sette"]
anni. È rieleggibile [Mussolini ha aggiunto le parole "una
volta sola"].
37 - All'atto
dell'assunzione delle sue funzioni, deve prestare giuramento dinanzi a
Dio e ai Caduti per la Patria, di servire la Repubblica Sociale Italiana
con tutte le sue forze e di ispirarsi in ogni atto del suo ufficio
all'interesse supremo della Nazione e alla giustizia sociale.
38 - Il Duce non è
responsabile verso alcun altro organo dello Stato per gli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni.
39 - Il Duce
comanda tutte le forze armate, in tempo di pace a mezzo del Ministro per
la Difesa Nazionale, in tempo di guerra a mezzo del Capo di Stato
Maggiore Generale; dichiara la guerra; fa i trattati internazionali,
dandone comunicazione alla Costituente o alla Camera dei rappresentanti
del lavoro appena che ritenga ciò consentito dai supremi interessi dello
Stato.
I trattati che importino variazioni nel territorio dello Stato,
limitazioni o accrescimenti della sua sovranità o oneri per le finanze,
non diventano esecutivi se non dopo avere ottenuto l'approvazione della
Costituente o della Camera dei rappresentanti del lavoro, ai sensi di
questa Costituzione.
40 - Il Duce
esercita il potere legislativo in collaborazione con il Governo e con la
Camera dei rappresentanti del lavoro.
41 - Il Duce
convoca ogni anno la Camera. Può prorogarne le sessioni.
42 - Qualora
ravvisi il dissenso politico tra il popolo dei lavoratori e la Camera,
il Duce può scioglierla, convocandone un'altra nel termine di tre mesi.
43 - Il Duce
presenta alla Camera i disegni di legge per mezzo del Governo.
44 - Il Duce
sanziona le leggi.
45 - Al Duce
appartiene il potere esecutivo. Esso lo esercita direttamente e a mezzo
del Governo.
Il Duce promulga le leggi.
Il Duce nomina a tutte le cariche dello Stato.
Con decreto del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri, sono emanate le
norme giuridiche per disciplinare:
1) l'esecuzione delle leggi;
2) l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo;
3) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni dello
Stato, e di altri enti pubblici indicati dalla legge.
Con decreto del Duce, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
possono emanarsi norme aventi forza di legge:
1) quando il Governo sia a ciò delegato da una legge;
2) nei casi di urgente e assoluta necessità sulla materia di competenza
dell'Assemblea generale e delle Commissioni legislative della Camera,
nonché per la messa in vigore dei disegni di legge su cui le Commissioni
legislative non abbiano deliberato nei termini fissati dalla legge. In
questi casi il Decreto del Duce deve essere a pena di decadenza
presentato alla Camera, per la conversione in legge, entro sei mesi
dalla sua pubblicazione. Se la Camera non l'approvi e decorrano due anni
dalla pubblicazione, senza che sia intervenuta la conversione, il
decreto cessa di aver vigore.
46 - Il Duce
ha il diritto di amnistia, di grazia e di indulto.
47 - Al Duce
spetta di istituire ordini cavallereschi e stabilirne gli statuti.
48 - I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro
che vi hanno diritto. Al Duce spetta di conferirne di nuovi.
§ III
Il Governo
49 - Il Governo
della Repubblica è costituito dal Capo del Governo e dai Ministri.
50 - Il Capo del
Governo è nominato e revocato dal Duce.
È responsabile verso il Duce dell'indirizzo generale politico del
Governo.
51 - Il capo del
Governo dirige e coordina l'opera dei Ministri, convoca il consiglio dei
Ministri, ne fissa l'ordine del giorno e lo presiede.
52 - Nessuno
oggetto può esser posto all'ordine del giorno della Camera, senza il
previo assenso del Capo del Governo.
53 - L'assenso del
Capo del Governo è necessario per presentazione alla Camera delle
proposte di legge di iniziativa dei rappresentanti del lavoro.
54 - I Ministri
sono nominati e revocati dal Duce su proposta del Capo del Governo.
Sono responsabili verso il Duce e verso il Capo del Governo di tutti gli
atti e provvedimenti dei loro Ministeri.
55 - I
sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Duce, su proposta
del Capo del Governo, sentito il Ministro competente.
56 - A giudicare dei reati commessi da un
Ministro con abuso delle sue funzioni, è competente la Camera costituita
in Corte giurisdizionale. L'azione è esercita da Commissari nominati
all'inizio di ogni legislatura e sostituiti in caso di vacanza, dal
Presidente della Camera.
Contro le sentenze pronunziate dalla Camera come Corte giurisdizionale
non è dato alcun ricorso.
§ IV
Le forze armate
57 - Le forze armate hanno lo scopo di combattere per la difesa
dell'onore, della libertà e del benessere della Nazione.
Esse comprendono l'Esercito, la Marina da guerra, l'Aeronautica.
58 - La bandiera
di combattimento per le forze armate è il tricolore, con fregio e una
frangia marginale di alloro, e ai quattro lati il fascio repubblicano,
una granata, un'àncora e un'aquila.
59 - La
coscrizione militare è un servizio d'onore per il popolo italiano, ed un
privilegio per la parte più eletta di esso.
Tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere di servire in armi la
Nazione, quando ne abbiano la idoneità fisica e non si trovino nelle
condizioni di indegnità morale, stabilite dalla legge.
60 - Al Duce soltanto spettano nei riguardi
delle forze armate i poteri di coordinamento; di nomina e di promozione,
di ispezione, di dislocazione delle truppe, di mobilitazione.
§ V
La giurisdizione
61 - La giurisdizione garantisce l'attuazione del diritto positivo nello
svolgimento dei fatti e dei rapporti giuridici.
62 - Le sentenze
sono emanate nel nome della Legge, della quale esse realizzano la
volontà.
63 - La funzione
giurisdizionale è esercitata dai giudici, collegiali o unici, nominati
dal Duce.
La loro organizzazione, la loro competenza per materia e per territorio,
la procedura che debbono seguire nello svolgimento delle loro funzioni,
sono regolate dalla legge.
64 - Una sola
Suprema Corte di cassazione è costituita per tutta la Repubblica. Essa
ha sede in Roma.
Ad essa spetta di assicurare un'uniforme interpretazione e applicazione
del diritto da parte dei giudici di merito, e di risolvere i conflitti
di attribuzione tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa.
65 -
Nell'esercizio delle sue funzioni è garantita piena indipendenza alla
magistratura: questa è vincolata dalla legge e soltanto dalla legge.
66 - Nessuno può
esser punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla
legge, né con pene che non siano da essa stabilite, né senza un giudizio
svolto con le regole da essa fissate.
67 - Nei casi che
debbono essere determinati con legge approvata dall'Assemblea della
Camera, possono essere istituiti tribunali straordinari per un tempo
limitato, e per determinati delitti.
La giurisdizione dei tribunali militari non può essere estesa a
cittadini non in servizio militare se non in tempo di guerra e per i
reati espressamente preveduti dalla legge.
68 - Quando lo
Stato e gli altri enti pubblici agiscono nel campo del diritto privato
sono pienamente soggetti al codice civile e alle altre leggi.
69 - Gli organi
amministrativi dello Stato e degli altri enti pubblici debbono ispirarsi
nell'esercizio delle loro funzioni alla realizzazione del principio
della giustizia nell'amministrazione.
70 - Colui che sia stato leso da un atto
amministrativo in suo interesse legittimo, dopo l'esperimento dei
ricorsi gerarchici, in quanto ammessi, può proporre contro l'atto stesso
ricorso per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza
dinanzi agli organi della giustizia amministrativa. Questi, oltre alla
generale competenza di legittimità, hanno competenza di merito nei casi
stabiliti dalla legge.
§ VI
La difesa della stirpe
71 - La Repubblica
considera l'incremento demografico come condizione per l'ascesa della
Nazione e per lo sviluppo della sua potenza militare, economica, civile.
72 - La politica
demografica della Repubblica si svolge con tre finalità essenziali:
numero, sanità morale e fisica, purità della stirpe.
73 - Presupposto
della politica demografica è la difesa della famiglia, nucleo essenziale
della struttura sociale dello Stato.
La Repubblica la attua proteggendo e consolidando tutti i valori
religiosi e morali che cementano la famiglia, e in particolare:
- col favore accordato al matrimonio, considerato anche quale dovere
nazionale e fonte di diritti, perché esso possa raggiungere tutte le sue
alte finalità, prima: la procreazione di prole sana e numerosa;
- col riconoscimento degli effetti civili al sacramento del matrimonio,
disciplinato nel diritto canonico;
- col divieto di matrimonio di cittadini italiani con sudditi di razza
ebraica, e con la speciale disciplina del matrimonio di cittadini
italiani con sudditi di altre razze o con stranieri;
- con la tutela della maternità;
- con la prestazione di aiuti e assistenza per il sostenimento degli
oneri familiari. Speciali agevolazioni spettano alle famiglie numerose.
74 - La protezione dell'infanzia e della
giovinezza è un'elevata funzione pubblica, che la Repubblica svolge,
anche a mezzo appositi istituti, con l'ingerenza nell'attività educativa
familiare (art. 76), con la protezione della filiazione illegittima e
con l'assistenza tutelare dei minori abbandonati.
§ VII
L'educazione e l'istruzione del popolo
SEZIONE I
Dell'Educazione
75 - La Repubblica
pone tra i suoi principali compiti istituzionali l'educazione morale,
sociale e politica del popolo.
76 - L'educazione
dei figli, conforme ai principi della morale e del sentimento nazionale,
è il supremo obbligo dei genitori.
Lo Stato, col rispetto dei diritti e dei doveri della patria potestà,
invigila perché l'educazione familiare raggiunga i suoi fini di formare
l'onesto cittadino, lavoratore e soldato, e si avvale degli ordinamenti
scolastici per integrare e indirizzare l'opera della famiglia. Ove
quest'opera manchi, provvede a sostituirla, affidandone lo svolgimento a
istituti di pubblica assistenza o a privati.
77 - Organo
fondamentale dell'educazione politica del popolo è il Partito fascista
repubblicano.
Esso è riconosciuto come organo ausiliario dello Stato, e ha quali
compiti essenziali:
- difendere e potenziare la rivoluzione, secondo i principi della
dottrina di cui esso è assertore e depositario;
- suscitare e rafforzare nel popolo la coscienza, la passione, la
[corretto da Mussolini in "la passione
della"] solidarietà nazionale, e il dovere di subordinare
tutti gli interessi individuali e collettivi, all'interesse supremo
della libertà della Nazione nel mondo;
- diffondere nel popolo la conoscenza dei problemi internazionali e
interni che interessano l'Italia.
78 - L'iscrizione al P.F.R. non importa alcun
privilegio o speciale diritto. Essa importa il dovere di votarsi fino al
limite estremo delle proprie forze, con assoluto disinteresse e purità
d'intenti, alla causa nazionale.
Fuor del campo delle attività aventi carattere preminentemente politico,
l'iscrizione al P.F.R. non è condizione né costituisce titolo di
preferenza per l'assunzione o la conservazione di impieghi e cariche né
per il trattamento morale ed economico dei lavoratori.
SEZIONE II
Dell'Istruzione
79 - La scuola si propone la formazione di una cultura del popolo,
inspirata agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà.
80 - I programmi
scolastici sono fissati in vista della funzione della scuola per
l'educazione delle nuove generazioni.
81 - L'accesso
agli studi e la loro prosecuzione sono regolati esclusivamente col
criterio delle capacità e delle attitudini dimostrate. Collegi di Stato
garantiscono la continuazione degli studi ai giovani capaci non
abbienti.
82 - L'istruzione
elementare, da impartirsi in scuole chiare e salubri, è obbligatoria e
gratuita per tutti i cittadini della Repubblica.
83 - La Repubblica
Sociale Italiana considera fondamento e coronamento dell'istruzione
pubblica l'insegnamento della Dottrina cristiana secondo la forma
ricevuta dalla tradizione cattolica: perciò l'insegnamento religioso è
obbligatorio nelle scuole pubbliche elementari e medie. La legge può
stabilire particolari casi di esenzione.
84 - La fondazione e l'esercizio di istituti
privati di istruzione sono ammessi soltanto previa autorizzazione dello
Stato e sotto controllo di questo sull'organizzazione, i programmi e la
capacità morale e formazione scientifica degli insegnanti.
§ VIII
L'amministrazione locale
85 - I Comuni e le Provincie sono enti ausiliari dello Stato.
La loro istituzione e le loro circoscrizioni sono regolate dalla legge.
86 - I Comuni e le
Provincie hanno come fine esclusivo la tutela degli interessi
amministrativi dei cittadini che loro appartengono.
A tal fine sono muniti dallo Stato di poteri, che debbono esercitare
coordinandoli e subordinandoli agli interessi superiori della Nazione.
Nello svolgimento delle loro funzioni i Comuni e le Province agiscono in
modo autonomo, secondo i principi del decentramento amministrativo, ma
sono sottoposti al controllo di legittimità e, nei casi stabiliti dalla
legge, al controllo di merito degli organi diretti dallo Stato.
87 - Gli organi
dell'amministrazione autonoma locale sono stabiliti dalla legge.
I Consigli comunali e provinciali sono eletti col sistema del suffragio
universale diretto dai cittadini lavoratori residenti domiciliati nel
territorio del Comune o della Provincia.
88 - I Consigli eleggono nel loro seno il
Podestà del Comune e il Preside della Provincia.
La legge stabilisce le cause di incapacità, ineleggibilità,
incompatibilità per le nomine a Podestà o a Preside.
Tali nomine sono soggette all'approvazione dello Stato, da darsi con
decreto del Duce.
CAPO III
DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO
89 - La cittadinanza italiana si acquista e si perde alle condizioni e
nei modi stabiliti dalla legge, sulla base del principio che essa è
titolo d'onore da riconoscersi e concedersi soltanto agli appartenenti
alla stirpe ariana italiana.
In particolare la cittadinanza non può essere acquistata da appartenenti
alla razza ebraica e a razze di colore.
90 - I sudditi di
razza non italiana non godono del diritto di servire l'Italia in armi,
né, in genere, dei diritti politici: godono dei diritti civili entro i
limiti segnati dalla legge, secondo il criterio della loro esclusione da
ogni attività, culturale ed economica, che presenti un interesse
pubblico, anche se svolgentesi nel campo del diritto privato.
In quanto non particolarmente disposto vale per essi, in quanto
applicabile, il trattamento riservato agli stranieri.
91 - Fondamentale
dovere del cittadino è quello di collaborare con tutte le sue forze, e
in ogni campo della sua attività, al raggiungimento dei fini supremi
della Repubblica Sociale Italiana, accettando volenterosamente e
disciplinatamente, gli oneri, le restrizioni ed i sacrifici che
rispondono alle esigenze nazionali, per il principio che non può essere
veramente libero se non il cittadino della Nazione libera.
92 - Tutti i
cittadini sono uguali dinanzi alla legge.
93 - I diritti
civili e politici sono attribuiti a tutti i cittadini.
Ogni diritto soggettivo, pubblico e privato, importa il dovere
dell'esercizio in conformità del fine nazionale per cui è concesso.
A questo titolo lo Stato ne garantisce e tutela l'esercizio.
94 - La libertà
personale è garantita.
Nessuno può essere arrestato se non nei casi previsti e nelle forme
prescritte dalla legge.
Nessun cittadino, arrestato in flagrante o fermato per misure
preventive, può esser trattenuto oltre tre giorni senza un ordine
dell'autorità giudiziaria nei casi previsti e nelle forme prescritte
dalla legge.
95 - Il domicilio
è inviolabile.
Tranne i casi di flagranza, nessuna visita o perquisizione domiciliare è
consentita senza ordine dell'autorità giudiziaria nei casi previsti e
nelle forme prescritte dalla legge.
96 - A ogni
cittadino deve esser assicurata la facoltà di controllo, diretto o a
traverso i suoi rappresentanti, e di responsabile critica sugli atti
politici e su quelli della pubblica amministrazione, nonché sulle
persone che li compiono o vi sono preposte.
97 - La libertà di
parola, di stampa, d'associazione, di culto è riconosciuta dalla
Repubblica come attributo essenziale della personalità umana e come
strumento utile per gli interessi e per lo sviluppo della Nazione.
Deve esser garantita fino al limite in cui è compatibile con le
preminenti esigenze dello Stato e con la libertà degli altri individui.
98 -
L'organizzazione politica è libera.
I partiti possono esplicare la loro attività di propaganda delle loro
idee e dei loro programmi, purché non in contrasto con i fini supremi
della Repubblica.
99 -
L'organizzazione professionale è libera. Ma soltanto la Confederazione
unitaria del lavoro della tecnica e delle arti, o le associazioni ad
essa aderenti e riconosciute dallo Stato, rappresentano legalmente gli
interessi di tutte le categorie produttive e sono munite di pubblici
poteri per lo svolgimento delle loro funzioni.
100 - È vietata,
salva la preventiva autorizzazione dello Stato nel territorio della
Repubblica la costituzione di associazioni aderenti a organizzazioni
sindacali o politiche straniere o internazionali, o che ne costituiscano
sezioni o comunque conservino con esse collegamenti.
101 - È vietata nel territorio della Repubblica
la costituzione di società segrete.
CAPO IV
STRUTTURA DELL'ECONOMIA NAZIONALE
§ I
La produzione e il lavoro
SEZIONE I
La Produzione
102 - Il complesso
della produzione è unitario dal punto di vista nazionale. Suoi obiettivi
sono il benessere dei singoli e lo sviluppo della potenza della Nazione.
103 - Nel campo
della produzione la Repubblica si propone di conseguire l'indipendenza
economica della Nazione, condizione e garanzia della sua libertà
politica nel mondo.
A tale scopo la Repubblica, oltre a promuovere in tutti i modi
l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi,
fissa, a mezzo dei suoi organi e degli enti idonei, le direttive e i
piani generali della produzione nazionale o di settori di questa.
All'osservanza di tali direttive e al successo di tali piani sono
impegnati tutti i lavoratori, sia nella determinazione degli indirizzi,
che nello svolgimento dell'attività produttiva.
104 - Nei rapporti
tra le categorie dei vari rami della produzione nazionale, come nel seno
di ogni singola impresa, si attua la collaborazione dei diversi fattori
della produzione tra loro, il contemperamento dei loro interessi, la
loro subordinazione agli interessi superiori della Nazione.
105 - La
Repubblica considera la proprietà privata frutto del lavoro e del
risparmio individuale, come completamento e mezzo di esplicazione della
personalità umana, e ne riconosce la funzione sociale e nazionale, quale
un mezzo efficace per sviluppare e moltiplicare la ricchezza e per porla
a servizio della Nazione.
A questi titoli la Repubblica rispetta e tutela il diritto di proprietà
privata e ne garantisce l'esercizio e i trasferimenti sia per atto fra i
vivi che per successione legittima o testamentaria, secondo le regole
stabilite dal codice civile e dalle altre leggi.
106 - La
Repubblica protegge con particolare cura la proprietà rurale, di
interesse vitale per l'economia nazionale e per la sanità morale e
fisica della stirpe. Perciò favorisce con ogni mezzo il ritorno ai
campi, con la costruzione di case coloniche, con le agevolazioni
all'acquisto della piccola proprietà rurale da parte del più gran numero
di lavoratori, coltivatori diretti.
Nei trasferimenti di terreni coltivabili o coltivati non può farsi luogo
a frazionamenti che non rispettino l'unità colturale necessaria e
sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola o per una conveniente
coltivazione.
107 - Si può
procedere all'espropriazione della proprietà privata per pubblico
interesse, nei casi legalmente accertati di pubblica utilità e quando il
proprietario abbandoni o trascuri l'esercizio del diritto in modo
dannoso per l'economia nazionale.
Si può altresì disporre il trasferimento coattivo della proprietà,
quando sia di pubblico interesse assegnarne l'esercizio a persone o enti
più adatti, ma solo nelle ipotesi espressamente stabilite dalla legge.
Sia in caso di espropriazione che di trasferimenti coattivi nel pubblico
interesse è dovuta al proprietario una congrua indennità conformemente
alle leggi.
108 - La
Repubblica considera l'iniziativa privata nel campo della produzione
come lo strumento più utile nell'interesse della Nazione, e pertanto la
favorisce e la controlla.
109 -
L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di
interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile
dell'indirizzo della produzione di fronte alla Repubblica.
110 - L'intervento
dello Stato nella gestione di imprese economiche ha luogo nei casi in
cui siano in giuoco interessi politici dello Stato, nonché per
controllare l'iniziativa privata e per incoraggiarla, integrarla e,
quando sia necessario, sostituirla se essa si dimostri insufficiente o
manchi.
111 - La
Repubblica assume direttamente la gestione delle imprese che controllino
settori essenziali per la indipendenza economica e politica del Paese,
nonché di imprese fornitrici di prodotti e servizi indispensabili a
regolare lo svolgimento della vita economica del Paese. La
determinazione delle imprese che si trovino in tale situazione è fatta
per legge.
112 - In caso di assunzione della gestione di
imprese private, per insufficienza della loro iniziativa, lo Stato la
affida ad altro gestore privato, oppure, ma soltanto per il periodo in
cui ciò non sia possibile o conveniente, a speciali enti pubblici.
SEZIONE II
Il Lavoro
113 - I1
lavoro è il soggetto e il fondamento dell'economia produttiva.
114 - Il lavoro,
sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali,
tecniche e manuali è un dovere nazionale.
Soltanto il cittadino che adempie il dovere del lavoro ha la pienezza
della capacità giuridica, politica e civile.
115 - Come
l'adempimento del dovere di svolgere l'attività lavorativa secondo le
capacità e attitudini di ognuno è pari titolo di onore e di dignità,
così la Repubblica assicura la piena uguaglianza giuridica di tutti i
lavoratori.
116 - La
Repubblica garantisce a ogni cittadino il diritto al lavoro, mediante
l'organizzazione e l'incremento della produzione e mediante il controllo
e la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
Il collocamento dei lavoratori è funzione pubblica, svolta gratuitamente
da idonei uffici dall'organizzazione professionale riconosciuta.
117 - Poiché la
attuazione, rigorosa e inderogabile, delle condizioni fondamentali
costituenti garanzia del lavoro è di preminente interesse pubblico, la
disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla legge o alle norme da
emanarsi dall'organizzazione professionale riconosciuta.
Tali norme si inseriscono automaticamente nei contratti individuali, i
quali possono contenere norme diverse ma soltanto più favorevoli al
lavoratore.
118 - La
retribuzione del prestatore di lavoro deve corrispondere alle esigenze
normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del
lavoro.
Oltre alla retribuzione normale saranno corrisposti al lavoratore anche
nello spirito di solidarietà tra i vari elementi della produzione,
assegni in relazione agli oneri familiari.
119 - L'orario
ordinario di lavoro non può superare le 44 ore settimanali e le 8 ore
giornaliere, salvo esigenze di ordine pubblico per periodi determinati e
per settori produttivi da stabilirsi per legge.
La legge o le norme emanate dalle associazioni professionali
riconosciute stabiliscono i casi e i limiti di ammissibilità del lavoro
straordinario e notturno e la misura della maggiorazione di retribuzione
rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
120 - Il
lavoratore ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di regola in
coincidenza con la domenica e a un periodo annuale di ferie retribuito.
121 - Ogni
lavoratore ha diritto a sciogliere il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Se il licenziamento avviene senza sua colpa, il lavoratore ha diritto,
oltre a un congruo preavviso, a un'indennità proporzionata agli anni di
servizio.
122 - In caso di
morte del lavoratore, quanto a questo spetterebbe se fosse licenziato
senza sua colpa, spetta ai figli, al coniuge, ai parenti conviventi a
carico o agli eredi, nei modi stabiliti dalla legge.
123 - La
previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione tra
tutti gli elementi della produzione, che debbono concorrere agli oneri
di essa.
La Repubblica coordina e integra tale azione di previdenza, a mezzo
dell'organizzazione professionale, e con la costituzione di speciali
Istituti per l'incremento e la maggiore estensione delle assicurazioni
sociali.
L'opera convergente dello Stato e delle categorie interessate deve
garantire a tutti i lavoratori piena assistenza per la vecchiaia,
l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie, la gravidanza e
puerperio, la disoccupazione involontaria, il richiamo alle armi.
124 - Allo scopo di dare e accrescere la
capacità tecnica e produttiva e il valore morale dei lavoratori e di
agevolare l'azione selettiva tra questi, la Repubblica anche a mezzo
dell'associazione professionale riconosciuta, promuove e sviluppa
l'istruzione professionale.
§ II
La gestione socializzata dell'impresa
125 - La gestione
dell'impresa, sia essa pubblica che privata, è socializzata.
Ad essa prendono parte diretta coloro che nell'impresa svolgono, in
qualunque forma, una effettiva attività produttiva.
126 - Ogni impresa
ha un capo, responsabile di fronte allo Stato, politicamente e
giuridicamente, dell'andamento della produzione e della disciplina del
lavoro nell'impresa.
127 - Il capo
dell'impresa pubblica è nominato dal Governo.
128 - Il capo
dell'impresa privata è l'imprenditore.
Imprenditore è colui che ha organizzato l'impresa, determinandone
l'oggetto e lo scopo economico, o colui che ne ha preso posto.
Nelle imprese individuali o ad amministratore unico, il capo
dell'impresa è il titolare o l'amministratore unico.
Nelle imprese con organo amministrativo collegiale il capo dell'impresa
è stabilito, dallo statuto o dall'atto costitutivo, nella persona del
Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore
delegato o di un tecnico, che può essere estraneo al Consiglio, e a cui
si conferiscono le funzioni di Direttore generale.
129 - Le aziende
pubbliche sono amministrate da un Consiglio di gestione eletto dai
lavoratori dell'impresa, operai, impiegati tecnici.
Il Consiglio di gestione decide su tutte le questioni inerenti
all'indirizzo e allo svolgimento della produzione dell'impresa nel
quadro del piano unitario nazionale determinato dalla Repubblica a mezzo
dei suoi competenti organi; forma il bilancio dell'impresa e delibera la
ripartizione degli utili determinando la parte spettante ai lavoratori;
decide sulle questioni inerenti alla disciplina e alla tutela del
lavoro.
130 - Nelle
imprese private, degli organi collegiali di amministrazione, formati
secondo la legge, gli atti costitutivi e gli statuti fanno parte i
rappresentanti degli operai, impiegati e tecnici dell'impresa in numero
non inferiore a quello dei rappresentati eletti dall'assemblea dei
portatori del capitale sociale, e uno o più rappresentanti dello Stato
qualora esso partecipi alla formazione del capitale.
131 - Nelle
imprese individuali e in quelle per le quali l'atto costitutivo e gli
statuti prevedano un amministratore unico, qualora esse impieghino
complessivamente almeno cinquanta lavoratori, verrà costituito un
consiglio di operai, impiegati e tecnici dell'impresa di almeno tre
membri.
Il Consiglio collabora col titolare dell'impresa e con l'amministratore
unico alla gestione dell'impresa. Deve esser sentito per la formazione
del bilancio e per le decisioni che importino trasformazione della
struttura, della forma giuridica e dell'oggetto dell'impresa.
132 - In ogni
impresa, che occupi più di dieci lavoratori, si costituisce il consiglio
di fabbrica, eletto da tutti gli operai, impiegati e tecnici, il quale
partecipa alla formazione dei regolamenti interni e alla risoluzione
delle questioni che possano sorgere nella loro applicazione.
Nelle imprese in cui non vi sia un organo collegiale, di amministrazione
né il consiglio dei lavoratori, il capo dell'impresa deve sentire il
parere del consiglio di fabbrica nelle questioni riguardanti la
disciplina del lavoro, e può sentirlo nelle altre questioni che egli
intenda di sottoporgli.
133 - La legge, in
relazione alla situazione economica, stabilisce i limiti massimi e i
modi con cui può esser determinato il compenso al capitale impiegato
nell'impresa, in generale o per i vari tipi di esse.
Entro questi limiti e nei modi consentiti la determinazione del compenso
è stabilita convenzionalmente.
134 - Gli utili dell'impresa, dopo la deduzione
del compenso dovuto al capitale, sono distribuiti tra il capo, gli
amministratori e gli operai, impiegati e tecnici dell'impresa, nelle
proporzioni fissate per legge, per norma collettiva o, in mancanza degli
atti costitutivi, dagli statuti e dalle deliberazioni degli organi di
gestione.
La parte degli utili non distribuita, è assegnata alla riserva nei
limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, e se vi sia ancora
un'eccedenza, questa è devoluta allo Stato che l'amministra o la impiega
per scopi di carattere sociale.
§ III
L'organizzazione professionale
135 - Tutte le
categorie di prestatori d'opera e di lavoratori, operai, impiegati,
dirigenti, di artigiani, di imprenditori, di professionisti e gli
artisti sono organizzati in un'organizzazione professionale nazionale.
Nel seno dell'organizzazione unica possono formarsi sezioni per le varie
branche della produzione e per le varie categorie professionali.
136 -
L'associazione professionale unica si ispira ai principi della
Repubblica Sociale Italiana e ne cura l'attuazione nel campo
dell'economia nazionale: essa costituisce l'organizzazione giuridica a
traverso la quale si opera la trasformazione di tutte le forze della
produzione in forze nazionali, e si realizza la loro partecipazione
stabile alla costituzione e alla vita dello Stato.
137 -
L'organizzazione professionale unica ha l'esclusiva integrale
rappresentanza degli interessi delle categorie in essa organizzate. In
virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi delle
categorie produttive, considerate nella loro funzione nazionale, di
supremo interesse statale, essa è giuridicamente riconosciuta come ente
ausiliario dello Stato.
138 -
L'associazione professionale unica ha come precipui compiti
istituzionali, che essa può assolvere anche a traverso le associazioni
che si formino nel suo seno: tutelare gli interessi delle categorie
rappresentate, contemperandoli tra loro e subordinandoli ai fini
superiori della Nazione; promuovere in tutti i modi l'incremento
qualitativo e quantitativo della produzione, e la riduzione dei costi e
dei prezzi di beni e servizi, nell'interesse dei produttori e dei
consumatori; curare che gli appartenenti alle categorie produttive si
uniformino, nell'esercizio della loro attività, ai principi
dell'ordinamento sociale nazionale e agli obblighi che vi derivano;
assicurare l'uguaglianza giuridica tra i vari elementi della produzione,
suscitarne e rafforzarne la solidarietà tra loro e verso la Nazione;
promuovere ed attuare provvedimenti e istituti di previdenza sociale fra
i produttori; coltivare l'istruzione, specialmente professionale, e
l'educazione morale, politica e religiosa degli appartenenti alle
categorie; prestare assistenza ai produttori rappresentati; in genere
svolgere tutte le altre funzioni utili al mantenimento della disciplina
della produzione e del lavoro.
139 -
All'associazione professionale unica, per l'assolvimento dei suoi
compiti lo Stato affida l'esercizio di poteri:
a) normativo, per cui, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge,
essa detta norme giuridiche obbligatorie per la disciplina dei rapporti
collettivi di lavoro e può dettare, ove se ne verifichi la necessità,
norme giuridiche obbligatorie per la disciplina dei rapporti collettivi
economici ai fini del coordinamento della produzione;
b) fiscale, per cui, onde sostenere le spese obbligatorie facoltative
connesse alle sue funzioni, può imporre contributi a tutti i lavoratori
rappresentati nella misura massima stabilita dalla legge procedendo
all'esazione colle procedure e i privilegi per la riscossione delle
imposte;
c) conciliativo, per cui deve esperire il tentativo di conciliazione
nelle controversie individuali e collettive relative ai rapporti di
lavoro e all'applicazione delle norme collettive economiche da esso
emanate: tale tentativo di conciliazione costituisce un presupposto
necessario per la proposizione delle relative controversie giudiziarie;
d) disciplinare, per cui può infliggere ai rappresentati sanzioni
disciplinari determinate nello Statuto dell'associazione, per
inosservanza ai doveri nascenti dall'ordinamento sociale nazionale; al
fine di accertare tali eventuali inosservanze essa può disporre gli
opportuni controlli, a mezzo di propri organi e dei fiduciari di
fabbrica, ove siano istituiti;
e) consultivo, per cui il suo parere deve esser sentito dalle
amministrazioni dello Stato, nelle materie interessanti la disciplina
della produzione e del lavoro.
140 - Nello
svolgimento delle sue funzioni la Confederazione unica gode di piena
autonomia.
I suoi atti sono solamente sottoposti al controllo di legittimità, e le
persone al controllo politico dello Stato, a mezzo degli organi
designati dalla legge.
141 - Per la
risoluzione delle controversie collettive relative alla formazione, alla
revisione o alla interpretazione delle norme collettive di lavoro o alla
interpretazione delle norme collettive economiche, emanate
dall'organizzazione professionale riconosciuta è istituita la
Magistratura del Lavoro, organo della Magistratura ordinaria.
La Magistratura del Lavoro è costituita da tre giudici dell'ordine
giudiziario e da due giudici esperti, da scegliere in appositi albi da
tenersi nei modi stabiliti dalla legge.
Alla proposizione delle azioni per la risoluzione delle controversie
collettive è legittimata soltanto l'Associazione professionale
riconosciuta o, previa autorizzazione, le associazioni ad essa aderenti.
In mancanza, l'azione può essere proposta dal Pubblico Ministero, il cui
ricorso deve esser notificato alla Associazione professionale
riconosciuta, che può intervenire nel giudizio.
Nelle controversie collettive promosse dalla Associazione professionale,
l'intervento del Pubblico Ministero è obbligatorio a pena di nullità.
Le decisioni della Magistratura del Lavoro in sede di controversie
collettive hanno la stessa efficacia delle norme collettive emanate
dalla organizzazione professionale riconosciuta.
Tali decisioni non possono essere impugnate se non per errori di
procedura dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
142 - Poiché
l'ordinamento giuridico della Repubblica fornisce tutti i mezzi per la
composizione equa e pacifica di ogni controversia collettiva nel campo
del lavoro e della produzione, lo sciopero, la serrata, l'inosservanza
delle norme collettive ed economiche e delle sentenze della Magistratura
del Lavoro, e in genere tutti gli altri atti di lotta sociale, sono
puniti quali delitti contro l'economia nazionale.