Alcune considerazioni in merito
alla natura giuridica della Repubblica Sociale Italiana
di Daniele Trabucco
In
questi ultimi tempi, soprattutto in seguito all’insabbiamento del
disegno di legge che voleva estendere a coloro che militarono nella
Repubblica Sociale Italiana la qualifica di combattenti, è tornata in
auge la tematica della qualificazione giuridica del governo di Salò.
Personalmente non condivido, poiché non ancorata ad alcun dato positivo,
la tesi sostenuta da alcuni costituzionalisti (Balladore Pallieri,Gueli)
secondo la quale la R.S.I. altro non fu se non uno Stato-fantoccio,
presupposto indispensabile per l’occupazione militare tedesca
nell’Italia centro-settentrionale. Su questa linea, si è posizionata la
maggior parte degli storici contemporanei che vede nell’ordinamento di
Salò un vero e proprio regime collaborazionista dei nazisti, incapace di
attuare quel programma socialisteggiante propugnato durante il Congresso
di Verona del novembre 1943. Ma, in realtà, ci troviamo innanzi ad un’
impostazione di parte, coniata dalla ideologia della resistenza, e non
aderente alla realtà dei fatti.
Sul piano storico, ha osservato un insigne costituzionalista quale il
prof. Livio Paladin, “sono esistiti ed esistono tutt’oggi i più vari
regimi fondati sull’appoggio di altri Stati, che tuttavia
mantenevano e mantengono una loro originarietà ed indipendenza”.
In primo luogo, le norme promanate
dalle fonti di produzione del diritto della Repubblica di Salò, durante
il biennio 1943-1945, hanno sempre ottenuto media obbedienza da parte di
coloro che operavano negli ambiti spazio-territoriali del governo
repubblicano a riprova, come confermato dalla teoria generale del
diritto, della effettività dell’ordinamento giuridico in questione o
meglio, in altri termini, della validità giuridica delle sue
disposizioni normative; aspetto difficilmente realizzabile in seno ad
uno Stato a sovranità puramente teorica.
In secondo luogo, è significativo come il III Reich tedesco abbia
riconosciuto diplomaticamente, e non solo sul piano formale, la
Repubblica Sociale di Benito Mussolini attuando uno reale scambio di
ambasciatori (a Berlino, andò Filippo Anfuso dopo essere stato
richiamato dalla sede diplomatica di Budapest; per il governo di Salò,
si insediò Rudolph Rahn già ambasciatore tedesco a Roma) segno evidente
e tangibile della non volontà di considerare la R.S.I. una semplice “longa
manus” dello Stato tedesco.
A questo punto, dopo aver demolito, con argomentazioni chiare e precise,
la tradizionale ed errata visione dello Stato Fascista Repubblicano,
risulta necessario chiarire la qualificazione di suddetta realtà alla
luce degli elementi giuspubblicistici di cui oggi disponiamo.
La definizione più corretta è sicuramente quella che vede nella
restaurazione mussoliniana a Salò, un governo locale di fatto (Giannini).
Infatti, se è vero che non si può parlare di Stato nell’accezione
moderna del termine in quanto il nuovo ordinamento fascista si
caratterizzava per una sovranità limitata e circoscritta ad una porzione
del territorio italiano (la parte rimanente era soggetta alla
pseudo-sovranità del Regno del Sud), è anche vero come, dati alla mano,
non si può negare la presenza di un apparato
esecutivo-amministrativo-legislativo, munito di Dicasteri abilmente
distribuiti nell’ambito del proprio territorio per un maggior controllo
dello stesso (la Presidenza del Consiglio a Bogliaco, il Ministero
dell’Interno a Maderno, il Ministero della Difesa a Cremona, il
Ministero delle Corporazioni e dell’Economia a Verona, il Ministero
dell’Agricoltura a Treviso ecc….) ed in grado, anche se in maniera non
sempre piena, di coordinare la propria azione politica con le iniziative
militari della Wehrmacht.
A sostegno di quanto ora affermato,
si può portare, a titolo esemplificativo, il tentativo di avvio, da
parte della Repubblica Sociale, di un grande programma di
socializzazione, non completamente attuato a causa degli interessi
bellico-militari delle autorità germaniche, ma volto a ridefinire
prepotentemente ed in maniera radicale i rapporti tra capitale e lavoro
e tra economia e Stato: la ripartizione degli utili dell’impresa tra
fondo di riserva (a favore dei lavoratori) e capitale azionario, la
partecipazione dei lavoratori stessi ai consigli di gestione delle
fabbriche ecc.
Inoltre, esiste anche un dato
giuridico-amministrativo inoppugnabile che confermerebbe il carattere
realmente governativo e sovrano della Repubblica di Salò: il
D.lgs.lgt (ossia Decreto legislativo luogoteneziale) 5 ottobre
1944 n.249 sull’assetto della legislazione nei territori
liberati, ha salvato la validità e l’efficacia degli atti di ordinaria
amministrazione della R.S.I., perché privi di motivazioni ed
implicazioni politiche, differenziando, de facto, gli atti del
governo repubblicano mussoliniano in ragione del loro grado di
politicità. Dunque non è propriamente corretto sostenere che il solo
continuatore dello Stato italiano fu il Regno del Sud dal momento che il
riconoscimento dell’attività amministrativa della Repubblica Sociale
Italiana risulterebbe sintomatico della presenza di una realtà
governativa pienamente sovrana nel proprio territorio ed espressione di
coloro i quali non vollero riconoscersi nella compagine governativa del
generale Pietro Badoglio.
L’attività dell’Assemblea
Costituente, chiamata a redigere la Carta Costituzionale del nuovo
ordinamento istituzionale repubblicano, non ha saputo tener conto di
questa dicotomia istituzionale comportante una netta ed evidente
divisione di sovranità tra due realtà governative opposte ma operanti,
entrambe, all’interno del territorio nazionale italiano nell’arco di
tempo compreso tra il mese di settembre 1943 ed il mese di aprile 1945.
Sono state le forze politiche che si riconoscevano nei Comitati di
Liberazione Nazionale a rovesciare il dato storico, facendo prevalere
non la verità dei fatti ma unicamente la forza dell’ideologia
antifascista. La stessa Costituzione nel sancire, all’art.3 primo comma,
il principio di eguaglianza formale implicante il divieto di
discriminazioni “di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali” impedisce alle
azioni positive ed ai provvedimenti legislativi di divenire, a loro
volta, fonte di ingiustizia, dando luogo a casi di “discriminazione
all’incontrario” (la c.d. reverse discrimination secondo la
famosa espressione coniata dalla giurisprudenza costituzionale americana
della Corte Suprema) proprio come nella fattispecie in esame, dal
momento che il legislatore nazionale ha optato per la non estensione ai
combattenti di Salò, decisi a riscattare l’infamia del tradimento del 25
luglio 1943, lo status giuridico di combattenti a cui giustamente e
doverosamente riconoscere i benefici già riservati a coloro che
militarono all’interno del fenomeno resistenziale.
Dott. Daniele Trabucco
BIBLIOGRAFIA
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