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"...finché la mia stella brillò, io bastavo per tutti; ora che si spegne, tutti non basterebbero per me. Io andrò dove il destino mi vorrà, perché ho fatto quello che il destino mi dettò.."
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"I fascisti che rimarranno fedeli ai principi, dovranno essere dei cittadini esemplari. Essi dovranno rispettare le leggi che il popolo vorrà darsi e cooperare lealmente con le autorità legittimamente costituite per aiutarle a rimarginare, nel più breve tempo possibile, le ferite della Patria"
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Alcune considerazioni in merito alla natura giuridica della Repubblica Sociale Italiana
di Daniele Trabucco


 

In questi ultimi tempi, soprattutto in seguito all’insabbiamento del disegno di legge che voleva estendere a coloro che militarono nella Repubblica Sociale Italiana la qualifica di combattenti, è tornata in auge la tematica della qualificazione giuridica del governo di Salò.
Personalmente non condivido, poiché non ancorata ad alcun dato positivo, la tesi sostenuta da alcuni costituzionalisti (Balladore Pallieri,Gueli) secondo la quale la R.S.I. altro non fu se non uno Stato-fantoccio, presupposto indispensabile per l’occupazione militare tedesca nell’Italia centro-settentrionale. Su questa linea, si è posizionata la maggior parte degli storici contemporanei che vede nell’ordinamento di Salò un vero e proprio regime collaborazionista dei nazisti, incapace di attuare quel programma socialisteggiante propugnato durante il Congresso di Verona del novembre 1943. Ma, in realtà, ci troviamo innanzi ad un’ impostazione di parte, coniata dalla ideologia della resistenza, e non aderente alla realtà dei fatti.
Sul piano storico, ha osservato un insigne costituzionalista quale il prof. Livio Paladin, “sono esistiti ed esistono tutt’oggi i più vari regimi fondati sull’appoggio di altri Stati, che tuttavia mantenevano e mantengono una loro originarietà ed indipendenza”.

In primo luogo, le norme promanate dalle fonti di produzione del diritto della Repubblica di Salò, durante il biennio 1943-1945, hanno sempre ottenuto media obbedienza da parte di coloro che operavano negli ambiti spazio-territoriali del governo repubblicano a riprova, come confermato dalla teoria generale del diritto, della effettività dell’ordinamento giuridico in questione o meglio, in altri termini, della validità giuridica delle sue disposizioni normative; aspetto difficilmente realizzabile in seno ad uno Stato a sovranità puramente teorica.
In secondo luogo, è significativo come il III Reich tedesco abbia riconosciuto diplomaticamente, e non solo sul piano formale, la Repubblica Sociale di Benito Mussolini attuando uno reale scambio di ambasciatori (a Berlino, andò Filippo Anfuso dopo essere stato richiamato dalla sede diplomatica di Budapest; per il governo di Salò, si insediò Rudolph Rahn già ambasciatore tedesco a Roma) segno evidente e tangibile della non volontà di considerare la R.S.I. una semplice “longa manus” dello Stato tedesco.
A questo punto, dopo aver demolito, con argomentazioni chiare e precise, la tradizionale ed errata visione dello Stato Fascista Repubblicano, risulta necessario chiarire la qualificazione di suddetta realtà alla luce degli elementi giuspubblicistici di cui oggi disponiamo.
 La definizione più corretta è sicuramente quella che vede nella restaurazione mussoliniana a Salò, un governo locale di fatto (Giannini). Infatti, se è vero che non si può parlare di Stato nell’accezione moderna del termine in quanto il nuovo ordinamento fascista si caratterizzava per una sovranità limitata e circoscritta ad una porzione del territorio italiano (la parte rimanente era soggetta alla pseudo-sovranità del Regno del Sud), è anche vero come, dati alla mano, non si può negare la presenza di un apparato esecutivo-amministrativo-legislativo, munito di Dicasteri abilmente distribuiti nell’ambito del proprio territorio per un maggior controllo dello stesso (la Presidenza del Consiglio a Bogliaco, il Ministero dell’Interno a Maderno, il Ministero della Difesa a Cremona, il Ministero delle Corporazioni e dell’Economia a Verona, il Ministero dell’Agricoltura a Treviso ecc….) ed in grado, anche se in maniera non sempre piena, di coordinare la propria azione politica con le iniziative militari della Wehrmacht.

A sostegno di quanto ora affermato, si può portare, a titolo esemplificativo, il tentativo di avvio, da parte della Repubblica Sociale, di un grande programma di socializzazione, non completamente attuato a causa degli interessi bellico-militari delle autorità germaniche, ma volto a ridefinire prepotentemente ed in maniera radicale i rapporti tra capitale e lavoro e tra economia e Stato: la ripartizione degli utili dell’impresa tra fondo di riserva (a favore dei lavoratori) e capitale azionario, la partecipazione dei lavoratori stessi ai consigli di gestione delle fabbriche ecc.

Inoltre, esiste anche un dato giuridico-amministrativo inoppugnabile che confermerebbe il carattere realmente governativo e sovrano della Repubblica di Salò: il D.lgs.lgt (ossia Decreto legislativo luogoteneziale) 5 ottobre 1944 n.249 sull’assetto della legislazione nei territori liberati, ha salvato la validità e l’efficacia degli atti di ordinaria amministrazione della R.S.I., perché privi di motivazioni ed implicazioni politiche, differenziando, de facto, gli atti del governo repubblicano mussoliniano in ragione del loro grado di politicità. Dunque non è propriamente corretto sostenere che il solo continuatore dello Stato italiano fu il Regno del Sud dal momento che il riconoscimento dell’attività amministrativa della Repubblica Sociale Italiana risulterebbe sintomatico della presenza di una realtà governativa pienamente sovrana nel proprio territorio ed espressione di coloro i quali non vollero riconoscersi nella compagine governativa del generale Pietro Badoglio.

L’attività dell’Assemblea Costituente, chiamata a redigere la Carta Costituzionale del nuovo ordinamento istituzionale repubblicano, non ha saputo tener conto di questa dicotomia istituzionale comportante una netta ed evidente divisione di sovranità tra due realtà governative opposte ma operanti, entrambe, all’interno del territorio nazionale italiano nell’arco di tempo compreso tra il mese di settembre 1943 ed il mese di aprile 1945. Sono state le forze politiche che si riconoscevano nei Comitati di Liberazione Nazionale a rovesciare il dato storico, facendo prevalere non la verità dei fatti ma unicamente la forza dell’ideologia antifascista. La stessa Costituzione nel sancire, all’art.3 primo comma, il principio di eguaglianza formale implicante il divieto di discriminazioni  “di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali” impedisce alle azioni positive ed ai provvedimenti legislativi di divenire, a loro volta, fonte di ingiustizia, dando luogo a casi di “discriminazione all’incontrario” (la c.d. reverse discrimination secondo la famosa espressione coniata dalla giurisprudenza costituzionale americana della Corte Suprema) proprio come nella fattispecie in esame, dal momento che il legislatore nazionale ha optato per la non estensione ai combattenti di Salò, decisi a riscattare l’infamia del tradimento del 25 luglio 1943, lo status giuridico di combattenti a cui giustamente e doverosamente riconoscere i benefici già riservati a coloro che militarono all’interno del fenomeno resistenziale.

Dott. Daniele Trabucco

 

BIBLIOGRAFIA
BIN R. e PITRUZZELLA G.,
Diritto Costituzionale. Torino. Giappichelli. 2004.
CARLASSARE L.,
Conversazioni sulla Costituzione. Padova. Cedam. 1996.
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La Repubblica di Salò. Firenze. Giunti. 1997.
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Mussolini ed il Fascismo. Firenze. Giunti. 1996.
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Diritto Costituzionale. Padova. Cedam. 1998.

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