LA SOCIALIZZAZIONE
di Giuseppe Minnella
La Socializzazione delle imprese: il grande progetto, l'ultimo, del
Duce. Un altro documento storico, di incontrovertibile datazione
storica, che rappresenta l'avanzatissimo stato sociale realizzato
durante la R.S.I. Superfluo chiedersi come mai la storiografia ufficiale
lo ignori.
Il consiglio dei ministri della Repubblica Sociale Italiana del 13
gennaio 1944 aveva approvato una “premessa fondamentale per la creazione
della nuova struttura dell’economia italiana”.
Nel consiglio dei ministri del 12 febbraio 1944 fu approvato il decreto
legislativo per la “socializzazione” preceduto dalla seguente relazione
in cui si riassumevano principi ed obbiettivi:
1) accompagnare l’azione delle armi con l’affermazione di una idea
politica;
2) rivendicare la concezione mussoliniana di una più alta giustizia
sociale, di una più equa distribuzione della ricchezza, della
partecipazione del lavoro alla vita dello Stato;
3) normalizzare la situazione interna nei rapporti fra capitale e
lavoro, dando ad ogni fattore produttivo i diritti, i doveri e le
responsabilità che ad essi incombono per la vita stessa dello Stato;
4) valorizzare in pieno la funzione sociale, la responsabilità e la
figura del dirigente d’impresa nei confronti dell’attività produttiva,
della sua organizzazione e dei rapporti sociali nella vita dell’impresa
stessa, basando su concetti obbiettivi la valutazione e i meriti di
ciascuno;
5) aumentare attraverso la organizzazione della produzione e la
normalizzazione della vita dell’impresa, la capacità produttiva dei
singoli settori, creando uno strumento il più efficiente possibile per
la soluzione dei problemi bellici, nell’intento di contribuire con lo
sforzo dell’economia italiana a quello continentale dell’Asse e del
domani post-bellico;
6) contrapporre alla concezione comunista che si risolve in un
capitalismo di Stato, nel quale i singoli fattori produttivi non hanno
diritto di rappresentanza né di partecipazione alla vita dello Stato, il
concetto fascista e nazionalsocialista che vuol portare il capitale ed
il lavoro a collaborare alla vita stessa dello Stato;
7) salvaguardare e potenziare l’attività produttiva privata entro
l’orbita dei principi sanciti dalla Carta del Lavoro, antidoto al
programma comunista, da una parte, e a quello plutocratico, dall’altra;
8) creare il presupposto di un ordine nuovo che dia ai popoli la
possibilità di costruire il loro domani e di conquistare il loro posto
sul piano internazionale europeo, dopo la vittoria dell’Asse.”
IL D.L. DELLA
SOCIALIZZAZIONE approvato dal Consiglio dei ministri:
Il Duce della Repubblica Sociale
Italiana
Vista la Carta del Lavoro;
Vista la premessa alla nuova struttura economico-sociale, approvata dal
Consiglio dei ministri il 13 gennaio 1944;
Su proposta del ministri per la Economia Corporativa, di concreto con il
ministro per le Finanze e col ministro per la Giustizia;
Decreta:
(Titolo I)
Art. 1. - Gestione dell’impresa.
La gestione dell’impresa, sia questa di proprietà dello Stato, sia di
proprietà privata, è socializzata. Ad essa prende parte diretta il
lavoro. L’ordinamento delle imprese socializzate è disciplinato dal
presente decreto, dallo statuto o regolamento di ciascuna impresa, dalle
norme del Codice Civile e dalle leggi speciali, in quanto non
contrastino col presente provvedimento.
Art. 2. - Organi di gestione della impresa.
Gli organi di gestione della impresa sono:
a) per le imprese private che abbiano forma di società per azione o di
società a responsabilità limitata con almeno un milione di capitale: il
capo dell’impresa, l’assemblea, il consiglio di amministrazione (di
gestione) ed il collegio sindacale;
b) per le imprese private che abbiano altra forma di società: il capo
dell’impresa ed il consiglio di amministrazione;
c) per le imprese private individuali: il capo dell’impresa ed il
consiglio di gestione;
d) per le imprese di proprietà dello Stato: il capo dell’impresa, il
consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.
Sezione I
Amministrazione delle imprese di proprietà privata
Capo I. - Amministrazione delle imprese a capitale sociale.
Art. 3. - Organi delle società per azioni e delle società a
responsabilità limitata.
Nelle società per azioni ed in quelle a responsabilità limitata con
almeno un milione di capitale, fanno parte degli organi collegiali di
amministrazione rappresentanti eletti dai lavoratori dell’impresa:
operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici e dirigenti.
Art. 4. - Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale.
All’assemblea, ferme restando le disposizioni degli articoli 2368 e
seguenti del Codice Civile sulla sua regolare costituzione, nonché
quelle relative ai suoi poteri, partecipano i rappresentanti dei
lavoratori con un numero di voti pari a quelli del capitale intervenuto.
L’assemblea nomina un consiglio di amministrazione, formato per metà dai
rappresentanti dei soci e per metà dai rappresentanti dei lavoratori.
L’assemblea nomina altresì un collegio sindacale che deve avere tra i
suoi componenti almeno un sindaco effettivo ed un supplente, proposti
dai rappresentanti dei lavoratori, ferme restando le disposizioni del
Codice Civile per i collegi sindacali.
Art. 5. - Votazioni.
Nelle votazioni tanto dell’assemblea quanto del consiglio di
amministrazione, prevale, in caso di parità di voti, il voto del capo
dell’impresa che di diritto presiede i predetti organi sociali.
Art. 6. - Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni o
a responsabilità limitata.
Nelle società non contemplate nel precedente articolo 3) e che abbiano
almeno un milione di capitale o impieghino almeno cento lavoratori, il
consiglio di amministrazione è formato dai soci e da un egual numero di
rappresentanti, eletti dai lavoratori dell’impresa.
Art. 7. - Poteri del consiglio di gestione.
Il consiglio di amministrazione delle imprese private a capitale
sociale, sulla base di un periodico e sistematico esame degli elementi
tecnici, economici e finanziari della gestione:
a) delibera su tutte le questioni relative alla vita dell’impresa, allo
indirizzo ed allo svolgimento della produzione nel quadro del piano
nazionale determinato dai competenti organi dello Stato;
b) esprime il proprio parere sulla stipulazione dei contratti di lavoro
aziendali con le associazioni sindacali facenti capo alla Confederazione
Unica del Lavoro, della Tecnica e delle Arti e su ogni altra questione
inerente alla disciplina e alla tutela del lavoro e della impresa;
c) esercita in genere nell’impresa tutti i poteri attribuitigli dallo
statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori,
ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente
provvedimento;
d) redige il bilancio dell’impresa e propone la ripartizione degli utili
ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento e del Codice
Civile.
Art. 8. - Cauzione dei membri del consiglio di gestione.
I membri del consiglio di amministrazione eletti dai lavoratori sono
dispensati dall’obbligo di prestare cauzione.
Art. 9. - Capo dell’impresa.
Nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata che
abbiano almeno un milione di capitale, il capo dell’impresa è nominato
dall’assemblea. Nelle altre imprese a capitale sociale il capo
dell’impresa è nominato tra i soci con le modalità previste dagli atti
costitutivi, statuto e regolamento delle società stesse.
Art. 10. - Poteri del capo dell’impresa.
Il capo dell’impresa convoca l’assemblea, nelle imprese in cui esiste, e
la presiede; presiede altresì il consiglio di amministrazione;
rappresenta l’impresa nei rapporti con i terzi. Egli ha le
responsabilità e i doveri di cui agli articoli 21 e seguenti e tutti i
poteri riconosciutigli dallo statuto, nonché quelli previsti dalle leggi
vigenti ove non contrastino con le disposizioni del presente
provvedimento.
CAPO II - Amministrazione delle imprese private a capitale individuale.
Art. 11. - Consiglio di gestione.
Nelle imprese individuali, purché il capitale in esse investito sia di
almeno un milione o il numero dei lavoratori in esse impiegati sia di
almeno cento, viene costituito un consiglio di gestione, composto di
almeno tre membri eletti, secondo il regolamento dell’impresa, da ognuna
delle categorie di lavoratori: operai, impiegati amministrativi,
impiegati tecnici e dirigenti.
Art. 12. - Capo dell’impresa, poteri del consiglio di gestione.
Nelle imprese individuali l’imprenditore, il quale assume la figura
giuridica di capo dell’impresa con le responsabilità e i doveri di cui
ai successivi articoli 21 e seguenti, è coadiuvato nella gestione
dell’impresa stessa dal consiglio di gestione che dovrà uniformare la
sua attività agli indirizzi della politica sociale dello Stato.
L’imprenditore capo dell’impresa deve riunire periodicamente, almeno una
volta al mese, il consiglio per sottoporgli le questioni relative alla
vita produttiva dell’impresa ed ogni anno, alla chiusura della gestione,
per l’approvazione del bilancio ed il riparto degli utili.
Sezione II
Amministrazione delle imprese di proprietà dello stato
Art. 13. - Capo dell’impresa.
Il capo dell’impresa di proprietà dello Stato è nominato con decreto del
Ministero per l’Economia Corporativa di concreto con il Ministero per le
Finanze, su designazione dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, tra
i membri del consiglio di amministrazione dell’impresa e fra gli altri
elementi dell’impresa stessa o di imprese del medesimo settore
produttivo che diano speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o
amministrativa. Il capo dell’impresa ha la responsabilità e i doveri di
cui agli articoli 21, e seguenti, ed i poteri saranno determinati dallo
Statuto di ogni impresa.
Art. 14. - Consiglio di gestione.
Il consiglio di amministrazione è presieduto dal capo dell’impresa ed è
composto di rappresentatnti eletti dalle varie categorie dei lavoratori
dell’impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi,
dirigenti, nonché di almeno un rappresentante, proposto dall’Istituto di
Gestione e Finanziamento e nominato dal Ministero per l’Economia
Corporativa, di concreto con il Ministero per le Finanze. Le modalità di
elezione ed il numero dei membri del consiglio saranno determinati dallo
statuto dell’impresa. Nessuno speciale compenso, salvo il rimborso delle
spese, è dovuto ai membri del consiglio di amministrazione per tale loro
attività.
Art. 15. - Poteri del consiglio di gestione.
Per i poteri dei consigli di amministrazione delle imprese di proprietà
dello Stato valgono le norme contenute nel precedente articolo 7.
Art. 16. - Collegio sindacale.
Il collegio sindacale delle imprese di proprietà dello Stato è
costituito con decreto del Ministero per l’Economia Corporativa di
concreto con il Ministero per le Finanze, su proposta dell’Istituto di
Gestione e Finanziamento. Il compenso dei sindaci è determinato
dall’Istituto di Gestione e Finanziamento.
Art. 17. - Approvazione del bilancio e riparto degli utili -
Deliberazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il bilancio delle imprese di proprietà dello Stato e il progetto di
riparto degli utili, gli aumenti e la riduzione di capitali, nonché le
fusioni, le concentrazioni, lo scioglimento e la liquidazione di imprese
di proprietà dello Stato, sono proposti dall’Istituto di Gestione e
Finanziamento, sentito il consiglio di amministrazione delle imprese
interessate, e approvati dal Ministero per l’Economia Corporativa, di
concerto col Ministero per le Finanze e con gli altri Ministeri
interessati.
Sezione III
Disposizioni comuni alle sezioni precedenti
Art. 18. - Atti costitutivi e statutari delle imprese di proprietà dello
Stato.
Gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di proprietà dello
Stato, come pure ogni loro modificazione sono approvati con decreto del
Ministero per l’Economia Corporativa, di concreto con il Ministero per
le Finanze.
Art. 19.- Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata.
Entro il 30 giugno 1944 tutte le imprese a capitale privato dovranno
provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente
decreto. Le imprese individuali non regolate da statuto dovranno
redigere il regolamento entro il termine suddetto. Statuti e regolamenti
saranno sottoposti nel termine di 30 giorni all’omologazione del
Tribunale competente per territorio che, riscontratane la regolarità e
la rispondenza al presente decreto ed alle altre leggi vigenti in
materia, ne ordinerà la trascrizione nel registro delle imprese.
Art. 20. - Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori.
I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle
imprese socializzate, siano esse di proprietà dello Stato o do proprietà
privata, sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori
dell’impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, e
dirigenti, su una lista formata dai sindacati comunali delle singole
categorie. La lista comprenderà un numero di lavoratori multiplo di
quello dei rappresentanti da eleggere e proporzionalmente alle singole
categorie dei lavoratori dell’impresa.
Il capo dell’impresa e gli amministratori
Art. 21. - Responsabilità del capo dell’impresa.
Il capo dell’impresa, sia essa di proprietà privata, sia dello Stato, è
personalmente responsabile di fronte allo Stato dell’andamento della
produzione dell’impresa e può essere rimosso o sostituito a norma delle
disposizioni di cui agli articoli seguenti oltre che nei casi previsti
dalle vigenti leggi, quando la sua attività non risponda alle esigenze
dei piani generali di produzione e alle direttive della politica sociale
dello Stato.
Art. 22. - Sostituzione del capo dell’impresa di proprietà dello Stato.
Nell’impresa di proprietà dello Stato, la sostituzione del capo
dell’impresa è disposta dal Ministero per l’Economia Corporativa, di
concerto con il Ministero per le Finanze, d’ufficio o su proposta dello
Istituto Gestione e Finanziamento o del consiglio di amministrazione o
dei sindaci, premessi gli opportuni accertamenti.
Art. 23. - Sostituzione del capo dell’impresa privata a capitale
sociale.
Nelle società per azioni, la sostituzione del capo dell’impresa è
deliberata dall’assemblea. Nelle altre imprese a capitale sociale la
sostituzione del capo dell’impresa è regolata dagli atti costitutivi,
statuti e regolamenti, oppure può essere promossa dal consiglio di
amministrazione, con la stessa procedura prevista dagli articoli 24 e
seguenti per le imprese private a capitale individuale. E’ in facoltà
del Ministero per l’Economia corporativa di provvedere alla sostituzione
d’ufficio del capo dell’impresa quando egli dimostri di non possedere
senso di responsabilità e manchi ai doveri indicati dall’articolo 21.
Art. 24. - Sostituzione del capo dell’impresa a capitale individuale.
Nelle imprese private a capitale individuale l’imprenditore, capo
dell’impresa, può essere sostituito solo in seguito a sentenza della
Magistratura del lavoro che ne dichiari la responsabilità. L’azione per
la dichiarazione di responsabilità può essere provocata dal consiglio di
gestione dell’impresa, dall’Istituto di Gestione e di Finanziamento,
qualora interessato nell’impresa, o dal Ministero per l’Economia
Corporativa, mediante istanza al Procuratore di Stato presso la Corte di
Appello competente per territorio.
Art. 25. - Procedura davanti alla Magistratura del lavoro.
La Magistratura del lavoro, sentito l’imprenditore, il Pubblico
Ministero, il consiglio di gestione dell’impresa, o dell’Istituto di
Gestione e Finanziamento, se interessato, premessi gli opportuni
accertamenti, dichiara con sentenza la responsabilità dell’imprenditore.
Contro la sentenza è ammesso ricorso per Cassazione a norma dell’art.
426 del Cod. Pr. Civ.
Art. 26. - Sanzioni contro il capo dell’impresa.
A seguito della sentenza che dichiara la responsabilità
dell’imprenditore, il Ministero per l’Economia Corporativa prenderà quei
provvedimenti amministrativi che riterrà del caso affidando, se occorre,
la gestione dell’impresa ad una cooperativa da costituirsi fra i
dipendenti dell’impresa medesima.
Art. 27. - Misure cautelari.
Pendente l’azione di cui agli articoli precedenti, il Ministero per la
Economia Corporativa può sospendere con proprio decreto, l’imprenditore
capo dell’impresa dalla sua attività e nominare un commissario per la
temporanea amministrazione dell’impresa.
Art. 27. - Misure cautelari.
Pendente l’azione di cui agli articoli precedenti, il Ministero per la
Economia Corporativa può sospendere con proprio decreto, l’imprenditore
capo dell’impresa dalla sua attività e nominare un commissario per la
temporanea amministrazione dell’impresa.
Art. 28. - Responsabilità del consiglio di gestione.
Qualora il consiglio d’amministarzione dell’impresa, sia di prorpietà
dello Stato , sia di proprietà privata, dimostri di non possedere
sufficiente senso di responsabilità nell’assolvlimento dei compiti
affidatigli per l’adeguamento dell’attività dell’impresa alle esigenze
dei piani di produzione e della politica sociale della Repubblica, il
Ministero per l?economia Corporativa, di concreto con il ministero per
le finanze, può disporre, premessi gli opportuni accertamenti, lo
scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario per la
temporanea gestione dell’impresa. L’intervento del Ministero per
l’Economia Corporativa può avvenire di ufficio o su istanza
dell’Istituto di Gestione e Finanziamento se interessato, o del capo
dell’impresa, o dell’assemblea, o dei sindaci.
Art. 29. - Sanzioni penali.
Al capo dell’impresa ed ai membri del consiglio di amministrazione di
essa, sia di proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, sono
applicabili tutte le sanzioni penali previste dalle leggi per gli
imprenditori, soci e amministratori delle società commerciali.
(Titolo II)
SEZIONE IV
Responsabilità del capo dell’impresa e degli amministratori
Art. 30. - Passaggio delle imprese in proprietà dello Stato.
La prorpietà di imprese che impegnino settori base per l’indipendenza
politica ed economica del Paese, nonchè di imprese fornitrici di materie
prime, di energia e di servizi indispensabili al regolare svolgimento
della vita sociale, può essere assunta dallo Stato secondo le norme del
presente decreto. Quando l’impresa comprende aziende aventi attività
produttiva diversa, lo Stato può assumere la proprietà di parte soltanto
della impresa stessa. Lo Stato può inoltre partecipare alla formazione
del capitale delle imprese private.
Art.31. - Determinazione della impresa da passare in proprietà dello
Stato.
Con decreto del Capo dello Stato, sentito il consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per l’Economia Corporativa, di concreto col
Ministro per le Finanze, saranno di volta in volta determinate le
imprese di cui lo Stato intenda assumere la proprietà.
Art.32. - Sottoposizione a sindacato, nomina dei sindacatori e di
commissari di Governo.
Con lo stesso decreto di cui allo articolo precedente e con decreti
successivi, le imprese per le quali sia stato decviso il passaggio in
proprietà dello Stato, vengono sottoposte al sindacato con la procedura
di cui alla legge 17 luglio 1942 n. 1100, e vengono nominati i
sindacatori. Potrà anche essere affidata ad uno degli amministratori
dell’impresa la gestione straordinaria di questa, in qualità di
commissario del Governo.
Art. 33. - Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà
del capitale.
Saranno considerati nulli i negozi fra vivi che comunque modificaino il
rapporto di proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti il
capitale delle imprese, per le quali viene deciso il passaggio in
proprietà dello Stato, effettuati dal giorno dell’entrata in vigore del
provvedimento che decide il passaggio di proprietà.
Art. 34. - Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello
Stato.
Il capitale delle imprese assunte in proprietà dalla Stato è
amministrato per mezzo di un Istituto di Gestione e Finanziamento, ente
pubblico con propria personalità giuridica. La costituzione dll’Istituto
e l’approvazione del relativo statuto saranno disposte con separati
provvedimenti.
Art. 35. - Compito dell’Istituto di Gestione e Finanziamento.
L’Istituto di Gestione e Finanziamento controlla l’attività delle
imprese di cui all’articolo 30, secondo le direttive del Ministero per
l’Economia Corporativa ed amministra altresì le partecipazioni assunte
dallo Stato in imprese private.
Art. 36. - Trasformazione delle quote di capitale.
Le quote di capitale già investito nelle imprese che passano in
proprietà dello Stato vengono sostituite da quote di credito dei singoli
portatori verso l’Istituto di Gestione e Finanziamento, rappresentate da
titoli emessi dall’Istituto medesimo ai sensi dei successivi articoli.
Art. 37. - Valore di trasferimento delle quote di capitale.
La sostituzione delle quote di capitale già investito in ciascuna
impresa che passa in proprietà dello Stato con i titoli dell’Istituto di
Gestione e Finanziamento viene effettuata per un ammontare pari al
valore reale di dette quote di capitale.
Art. 38. - Determinazione del valore delle quote di capitale.
Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trtasferire in
proprietà dello Stato saraà determinato con decreto del Ministero per
l’Economia Corporativa, di concreto con il Ministero per le Finanze, su
proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, in contraddittorio
con gli amministratori dell’impresa. Contro il decreto del Ministero per
l’Economia Corporativa è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede di giurisdizione da
parte degli amministratori dell’impresa o di tanti soci che
rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.
Art. 39. - Caratteristiche dei titoli dell’Istituto di Gestione e
Finanziamento.
I titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento sono nominativi,
negoziabili e trasferibili e a reddito variabile. Essi vengono emessi in
serie distinte corrispondenti a singoli settyori di produzione. Per
ciascuna serie il reddito sarà annualmente determinato dal Comitato dei
Ministri per la Difesa del Risparmio e l’Esercizio del Credito, su
proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, tenuto presente
l’andamento dei relativi settori produttivi e quello generale della
produzione.
Art. 40. - limitazioni alla negoziabilità dei titoli.
E’ demandata al Comitato dei Ministri per la Difesa del Risparmio e
l’Esercizio del Credito la limitazione della negoziabilità dei titoli
dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, emessi in sostituzione di
quote di capitale, e anche l’iscrizione nei libri dell’Istituto di
Credito dei titolari di tali quote, senza che venga effettuata la
materiale consegna dei titoli.
Art. 41. - Modalità del passaggio di prorpietà allo Stato
Con decreto che dispone il trapasso dell’imprese allo Stato verranno
stabilite le norme integrative e di esecuzione, le modalità e i termini
del trapasso medesimo, nonchè quelle altre norme, modalità e termini che
si renderanno necessari ed opportuni per il trasferimento del capitale
allo Stato e per l’assegnazione e distribuzione dei titoli dell’Istituto
di Gestione e Finanziamento agli aventi diritto.
(Titolo III)
Art. 42. - Determinazione degli utili.
Gli utili netti delle imprese risultano dai bilanci compilati secondo le
norme del Codice Civile e sulla base di una contabilità aziendale che
potrà successivamente essere unificata con opportuni provvedimenti di
legge.
Art. 43. - Remunerazione del capitale.
Sugli utili netti, dopo le assegnazioni di legge alla riserva, e la
costituzione di ventuali riserve speciali, che saranno stabilite dagli
statuti e regolamenti, è ammessa una remunerazione al capitale investito
nell’impresa in una misura massima fissata per i singoli settori
produttivi dal Comitato ministeriale per la tutela del risparmio e
l’esercizio del credito.
Art. 44. - Assegnazione degli utili ai lavoratori.
Gli utili che residueranno dalle assegnazioni di cui all’articolo
precedente verranno ripartiti tra i lavoratori: operai, impiegati
tecnici amministrativi e dirigenti, in rapporto all’entità delle
remunerazioni percepite nel corso dell’anno. Tale ripartizione non potrà
comunque eccedere il 30% del complesso delle retribuzioni nette
corrisposte ai lavoratori nel corso dell’esercizio. Le eccedenze saranno
destinate ad una Cassa di compensazione, amministrata dall’Istituto di
Gestione e Finanziamento e destinata a scopi di natura sociale e
produttiva. Con separato provvedimento del Ministero per l’Economia
Corporativa, di concreto col Ministero per le Finanze, sarà approvato il
regolamento di tale Cassa.
Art. 45. - Le quote di utili.
La quota di utile delle imprese a capitale individuale da volgere a
favore dei lavoratori dovrà essere commisurata ad una percentuale del
reddito accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile.
Il presente decreto sarà pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale d’Italia”
e iscritto, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale
delle leggi e decreti, entrerà in vigore il giorno che sarà stabilito
con successivo decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana.